Viva la Vita Onlus - Associazione di familiari e malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica Area riservata
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Guida ai diritti, ai servizi e alle opportunità 


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ACQUISTO AUTOVETTURA
Le agevolazioni previste per l'acquisto di veicoli¯ sono:
  • detraibilità dall'IRPEF del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto;
  • IVA agevolata al 4% sull'acquisto;
  • esenzione dall'imposta di trascrizione sul passaggio di proprietà;
  • esenzione bollo auto.
La legge finanziaria 2007 ha stabilito che le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap, sono riconosciute a patto che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali.

CHI HA DIRITTO
Tra le varie categorie di disabili, quelle che interessano i malati di SLA sono:
  • disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazione (L. 104/92, art. 3, comma 3)
  • disabili con ridotte o impedite capacità motorie (L. 104/92, art. 3, comma 1) disabili titolari di patente speciale, con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida; disabili che hanno richiesto la patente speciale e sono in possesso del certificato di idoneità alla guida; disabili che per la natura della menomazione o perché minorenni non possono conseguire la patente speciale e devono essere trasportati da altri: per tale categoria le agevolazioni sono condizionate all'adattamento del veicolo.
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Detraibilità dall'IRPEF del 19% della spesa dell'acquisto
Quali veicoli? (Nuovi o Usati)
  • Autovetture, senza limiti di cilindrata;
  • Autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici;
  • Autocaravan;
  • Motocarrozzette;
  • Motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici.
Si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida, sia da parte del portatore di handicap che del contribuente cui risulta a carico.
La detrazione spetta per un solo veicolo ogni quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di euro 18.075,99.
Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno oppure si può optare per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.
È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati prima dei quattro anni qualora il veicolo precedente risulti cancellato dal Pra.
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo, riacquistato nel quadriennio, spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo e deve essere comunque calcolata su una spesa massima di euro 18.075,99.
In caso di trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, dell'autoveicolo prima di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza tra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedono il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Spese per riparazione
La detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione, sempre nel limite di spesa di euro 18.075,99 (nel tetto di spesa devono essere compresi sia il costo di acquisto che le spese di manutenzione).
Sono esclusi i costi di esercizio (carburante, premio assicurativo, ecc).

Spese per adattamento
La detrazione spetta anche per l'adattamento, alla minorazione del disabile, di veicoli usati.

Intestazione del documento comprovante la spesa (Fattura)
Se il disabile ha un reddito complessivo annuo superiore a euro 2.840,51, il documento di spesa deve essere intestato al disabile.
Se il disabile è fiscalmente a carico (ovvero ha un reddito complessivo annuo inferiore a euro 2.840,51), il documento può essere intestato indifferentemente al disabile o alla persona di famiglia della quale risulti a carico.

Come usufruire dell'agevolazione
La spesa sostenuta deve essere indicata nel modello 730 o nel modello UNICO. La documentazione relativa alla spesa sostenuta e alla disabilità devono essere conservate dal contribuente ed esibite agli uffici finanziari a richiesta.

Documentazione da conservare
  • Documentazione necessaria per comprovare la disabilità - verbale di accertamento dell'handicap attestante lo stato di disabilità (L. 104/92, art. 3, comma 3);
  • Fattura del veicolo;
  • Fattura dell'adattamento alla guida o al trasporto.
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IVA agevolata al 4%
Quali veicoli? (Nuovi e Usati)
  • Autovetture, con limiti di cilindrata: fino a 2.000 cc con motore a benzina, fino a 2.800 cc con motore diesel;
  • Autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici;
  • Motocarrozzette;
  • Motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici. L'IVA agevolata spetta per un solo veicolo ogni quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto).
È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati prima dei quattro anni qualora il veicolo precedente risulti cancellato dal Pra.
L'IVA agevolata è applicabile anche alle spese per l'adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile.
L'IVA agevolata si applica solo per acquisti o spese di adattamento effettuati direttamente dal disabile o dal familiare del quale il disabile risulti a carico.

Documentazione da produrre al Rivenditore
  • Documentazione necessaria per comprovare la disabilità - verbale di accertamento dell'handicap attestante lo stato di disabilità (L. 104/92, art. 3, comma 3);
  • Autocertificazione attestante che nei quattro anni precedenti la data di acquisto non è stato acquistato altro veicolo con la stessa agevolazione;
  • Autocertificazione che il disabile è a carico del familiare, se il veicolo è intestato al familiare del disabile;
  • Fotocopia della patente speciale o richiesta avanzata per l'ottenimento, solo per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Per i disabili motori l'IVA agevolata si applica anche alle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche usati, e alle spese per gli strumenti e gli accessori montati sui veicoli.

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Esenzione imposta di trascrizione sul passaggio di proprietà 
Il beneficio spetta sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un'auto nuova che nella trascrizione di un passaggio¯ di un'auto usata, sia in caso di intestazione al disabile che in caso di intestazione al familiare del quale il disabile risulti a carico.
La richiesta deve essere rivolta al Pra territorialmente competente.

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Esenzione bollo auto
Chi ha diritto
L'esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda gli stessi soggetti e gli stessi veicoli per cui è prevista l'IVA agevolata, con gli stessi limiti di cilindrata.
L'esenzione spetta sia quando l'auto è intestata al disabile, sia quando è intestata al familiare del quale il disabile risulta a carico.
L'esenzione spetta per un solo veicolo ed è necessario che il veicolo abbia un unico intestatario.
La Regione Lazio, per l'istruttoria della pratica, si avvale dell'Aci.

Documentazione da produrre
Documentazione necessaria per comprovare la disabilità - verbale di accertamento dell'handicap attestante lo stato di disabilità (L. 104/92, art. 3, comma 3). Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie, oltre al verbale, anche copia della carta di circolazione dalla quale risultino gli adattamenti necessari al trasporto o i dispositivi di guida applicati al veicolo (per i titolari di patente speciale) e copia della patente speciale (non richiesta se il veicolo è adattato al trasporto).
Il disabile che ha fruito dell'esenzione deve, per il primo anno, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato, anche via Raccomandata A.R., presentare la documentazione all'Ufficio competente (ACI). L'Ufficio darà notizia all'interessato dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione o dell'eventuale non accoglimento dell'istanza.
L'esenzione, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue automaticamente anche per gli anni successivi. Se vengono meno le condizioni che hanno dato diritto all'esenzione (ad esempio, vendita dell'auto esente), l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso Ufficio.
Coloro che hanno pagato il bollo auto pur avendo il diritto all'esenzione hanno facoltà di richiederne il rimborso all'Assessorato al Bilancio della regione di residenza, allegando fotocopia del bollo e del libretto di circolazione.

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ADATTAMENTO DEI VEICOLI
COSA E'
Qualsiasi intervento effettuato sul veicolo realizzato per mettere il disabile in condizione di guidare o di accedervi.
Si considera ad ogni effetto "adattata"¯, per il disabile titolare di patente speciale, anche l'auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica), ancorché di serie, purché prescritto dalla Commissione Medica.
Gli adattamenti, che devono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare le modifiche ai comandi di guida, la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo.

ADATTAMENTI DA CONSIDERARE IDONEI
  • pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
  • scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
  • braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
  • paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
  • sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
  • sportello scorrevole;
altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo e tali da comportare un suo adattamento effettivo: non possono essere semplici aggiunte di normali optional¯, o aggiunte di dispositivi già previsti in sede di omologazione e da montarsi, in alternativa, a richiesta dell'acquirente.
Il disabile titolare di patente speciale, per le spese sostenute per la modifica degli strumenti di guida, ha diritto (L. 104/92, art. 27) ad un contributo pari al 20% delle spese sostenute.

CONTRIBUTO PER LA MODIFICA DEGLI STRUMENTI DI GUIDA
Chi ha diritto
Titolari di patente speciale con incapacità motorie permanenti.

Come ottenere il contributo
La richiesta di contributo, redatta su modulo distribuito presso gli sportelli degli Uffici Assistenza Protesica dei vari Distretti, deve essere presentata allegando la seguente documentazione:
  • fotocopia della carta di circolazione;
  • fotocopia della patente speciale di guida;
  • attestazione di disabilità motoria permanente rilasciata dalla ASL;
  • fattura della spesa sostenuta;
  • codice fiscale.
Riscossione
La ASL, ottenuto il contributo da parte della Regione, comunica all'interessato, a mezzo lettera, le modalità per la riscossione.

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AGEVOLAZIONI FISCALI
Per tutte le spese deducibili o detraibili, la spesa deve essere comprovata da fattura o ricevuta dell'avvenuto pagamento.
Non c'è obbligo di dichiarare sulla denuncia dei redditi la pensione di invalidità, l'assegno mensile di assistenza, l'indennità di accompagnamento, l'indennità di frequenza.

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Fisco a domicilio
Servizio di assistenza per i contribuenti con disabilità.
Per informazioni: telefonare al Numero Verde 848 800 444, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00, il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 oppure sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

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Per i figli portatori di handicap
Dal 1° gennaio 2005 (dichiarazione 2007 - redditi 2006), per ogni figlio fiscalmente a carico, portatore di handicap (L. 104/92), spetta la deduzione di euro 3.700,00 dal reddito imponibile. Detto importo non è fisso ma diminuisce man mano che aumenta il reddito che il contribuente ha percepito nell'anno.
La deduzione può essere fruita in percentuale diversa dai coniugi, a seconda del vantaggio che ciascuno può trarne.

La Legge Finanziaria 2007 (dichiarazione 2008 - redditi 2007) stabilisce, per ogni figlio fiscalmente a carico, portatore di handicap (L. 104/92), una detrazione di euro 1.020,00 (aumentata di euro 100,00 per ogni figlio minore di tre anni e di euro 200,00 se il numero dei figli è superiore a tre). Detto importo non è fisso ma diminuisce man mano che aumenta il reddito che il contribuente ha percepito nell'anno.
La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede il reddito più elevato.

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Spese sanitarie per o del portatore di handicap
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche (prestazioni del medico generico, acquisto di medicine) e le spese di assistenza specifica (assistenza infermieristica e riabilitativa; spese sostenute per personale con la qualifica professionale di: addetto all'assistenza di base, operatore tecnico assistenziale, educatore professionale; spese sostenute per prestazioni fornite da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; spese sostenute per prestazioni fornite da personale addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale), sempreché esclusivamente riferite all'assistenza diretta della persona disabile.

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.
Tali spese sono deducibili anche se sono sostenute da un familiare del quale il disabile non risulta a carico.

Danno diritto alla detrazione IRPEF del 19%, per l'intero ammontare, le spese sostenute per:
  • trasporto in ambulanza del portatore di handicap;
  • costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 41%* per ristrutturazioni; la detrazione del 19% spetta
    sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 41%/36%);
  • trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzina;
  • acquisto di ausili e protesi;
  • acquisto di sussidi tecnici ed informatici per facilitare l'autosufficienza e l'integrazione del disabile (fax, modem, computer, telefono viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa);
  • i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, al sollevamento.
*41% per le spese sostenute dal 1/01/06 al 30/09/06; 36% per le spese sostenute fino al 31/12/07.

La detrazione spetta al disabile o al familiare del quale il disabile risulta a carico.
Per i sussidi tecnici ed informatici occorre acquisire una certificazione medica (specialista ASL) che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione del portatore di handicap e il verbale di riconoscimento dell'handicap che attesti l'invalidità funzionale e il carattere permanente della stessa.

Danno diritto alla detrazione IRPEF del 19%, sulla parte che eccede euro 129,11, le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche, visite specialistiche). La detrazione spetta al disabile o al familiare del quale il disabile risulta a carico.

Danno diritto alla detrazione IRPEF del 19%, anche per il familiare del quale il disabile non risulta a carico, le spese sanitarie relative a patologie esenti dal ticket. E' detraibile la parte di spesa che non trova capienza nell'imposta dovuta dal disabile.
L'ammontare massimo delle spese, dopo aver tolto la franchigia di euro 129,11 è pari a euro 6.197,48.

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Spese per l'assistenza personale
Deducibilità dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all'importo massimo di euro 1.549,37) versati per gli addetti ai servizi domestici.

Deducibilità dal reddito imponibile (dichiarazione 2007 - redditi 2006), di un importo massimo di euro 1.820,00 per le spese relative agli addetti (badanti) all'assistenza personale o familiare, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La deduzione spetta al disabile o al familiare anche se il disabile non risulta a suo carico. La deduzione compete in misura diversa, in relazione al reddito complessivo.

La Legge Finanziaria 2007 (dichiarazione 2008 - redditi 2007) stabilisce la Detraibilità per le spese relative agli addetti (badanti) all'assistenza personale o familiare, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino a euro 2.100,00 se il reddito complessivo non supera euro 40.000,00.

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Spese per l'Acquisto di Ausili, Sussidi Tecnici e Informatici - IVA al 4%
Si applica l'IVA al 4% per:
  • l'acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili;
  • l'acquisto di sussidi tecnici e informatici;
  • l'acquisto di protesi ed ausili;
  • l'acquisto di apparecchi di ortopedia;
  • la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche
Per i sussidi tecnici ed informatici occorre acquisire una certificazione medica (specialista ASL) che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione del portatore di handicap e il verbale di riconoscimento dell'handicap che attesti l'invalidità funzionale e il carattere permanente della stessa.

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Spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche
Detrazione d'imposta (del 41% sulle spese sostenute fino al 30 settembre 2006; del 36% sulle spese sostenute fino al 30 dicembre 2007) per la realizzazione di interventi sugli immobili finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche (non si può fruire contemporaneamente della detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento; la detrazione del 19% spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 41%/36%).

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Tassa per lo smaltimento dei rifiuti
Chi può chiederla
Il nucleo familiare al cui interno vi sia una persona con un grado di invalidità pari o superiore al 75%, che non abita una casa di proprietà o che abita una casa propria con valore, ai fini ICI, inferiore a euro 25.822,84 può avere diritto all'esenzione totale dal
pagamento della tassa, in relazione al reddito complessivo annuo. I limiti di reddito variano in relazione al numero di componenti del nucleo familiare (es. per 3 componenti il limite è pari a euro 24.000,00 circa).

Quando, come e dove si richiede
Entro il 20 gennaio, compilando un apposito modulo, disponibile presso i Municipi o sul sito internet www.amaroma.it.

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ICI - Imposta Comunale sugli Immobili
(Ulteriore detrazione o Aliquota minima dell'1 per mille)

Chi può chiederla
Il nucleo familiare al cui interno vi sia una persona con un grado di invalidità pari o superiore al 75%, che non possieda, oltre alla casa abitata, immobili con valore, ai fini ICI, superiore a euro 25.822,84 e che non effettui subaffitto dell'immobile, può avere diritto, in relazione al reddito complessivo annuo e al numero di componenti del nucleo familiare, oltre alla detrazione di euro 103,00 per l'abitazione principale, ad una
ulteriore detrazione pari a euro 154,94 (es. per 3 componenti il limite è pari a euro 24.000,00 circa) o al pagamento dell'aliquota minima dell'1 per mille (es. per 3 componenti il limite è pari a euro 18.000,00 circa).

Quando e dove si richiede
La richiesta deve essere presentata, entro il mese di marzo, presso il Municipio di residenza. La richiesta deve essere presentata una sola volta e vale fino al permanere delle condizioni.

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Telefono
Telefono fisso
Riduzione del 50% sul canone di abbonamento mensile


Chi può chiederla
Il nucleo familiare al cui interno vi sia un invalido civile e il reddito annuo (determinato in base all'ISEE - Indicatore di Situazione Economica Equivalente) non superi euro 6.713,93.

Come e dove si richiede
L'utente deve presentare domanda alla Telecom (modello disponibile presso i punti 187-Telecom, i CAF, l'INPS), a mezzo raccomandata, allegando i seguenti documenti:
  • copia del verbale di invalidità;
  • attestato ISEE (rilasciato da: INPS, CAF, Municipio);
  • fotocopia di un documento di riconoscimento.
Telefono Cellulare
Esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa


Chi può chiederla
invalidi con perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori.

Come e dove si richiede
La richiesta deve essere avanzata all'atto della stipula del contratto di abbonamento, corredata da una specifica certificazione rilasciata dalla ASL competente.

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Cinema
L'invalido al 100% è esente dal pagamento del biglietto, mentre l'accompagnatore paga il prezzo ridotto.

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ANAGRAFE A DOMICILIO
Certificati anagrafici in carta semplice o bollata
Per il certificato in carta semplice: addebito sulla bolletta telefonica.
Per il certificato in carta bollata: addebito sulla bolletta telefonica e il postino riscuote il costo del bollo.

Carta d'identità - Cambio di residenza - Atti notori - Autenticazione della firma
Una persona, con delega in carta semplice e un certificato in cui si attesta che il disabile è impossibilitato a deambulare o ad uscire di casa, si reca al servizio anagrafico del Municipio di residenza del disabile e fissa un appuntamento con un impiegato che andrà al domicilio. Il servizio è gratuito.

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ASSISTENZA DOMICILIARE SANITARIA
L'assistenza domiciliare sanitaria offre prestazioni sanitarie (visite specialistiche, prestazioni infermieristiche) ed a volte interventi sociali, erogati presso il domicilio del cittadino o presso la struttura residenziale protetta, a cittadini parzialmente o totalmente non autosufficienti, permanentemente o temporaneamente impossibilitati a lasciare l'abitazione, non in grado (impossibilità o difficoltà) di recarsi presso gli ambulatori.

Per le prestazioni domiciliari di tipo riabilitativo (visite fisiatriche, trattamenti riabilitativi, etc.) vedi Assistenza riabilitativa domiciliare.

Come e dove si richiede

La domanda è redatta su apposito modello (disponibile presso i Centri di Assistenza Domiciliare dell'Azienda - CAD), compilato dal medico di medicina generale, dall'ospedale o da altra struttura sanitaria e consegnata al CAD, corredata dalla fotocopia del documento di iscrizione al S.S.N., da familiare o conoscente, servizi sociali, associazioni di volontariato.
L'Unità Valutativa Territoriale del CAD e il medico di medicina generale concordano il piano assistenziale e il CAD prende in carico l'utente.

Tutte le prestazioni sanitarie erogate a domicilio sono a totale carico del S.S.N.

IMPORTANTE
Le prestazioni erogate sono differenti a seconda della ASL di apartenenza e, per i malati in ventilazione meccanica, le ASL del Lazio sono quasi tutte orientate nell'affidare il servizio a società di servizi esterne in quanto i CAD non hanno le risorse per interventi complessi e continuativi nel tempo.
Per maggiori informazioni contattare direttamente l'associazione Viva la Vita Onlus.

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ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE
L'assistenza sociale a domicilio può essere diretta o indiretta.

L'assistenza diretta è un servizio sociale di aiuto rivolto alle persone con disabilità per fornire una risposta concreta ai problemi che le persone in assenza di autosufficienza e/o di autonomia devono affrontare quotidianamente, tramite prestazioni di assistenza personale (igiene personale, igiene dell'ambiente frequentato, accompagnamento, socializzazione, ecc.).

L'assistenza indiretta è un servizio che prevede l'erogazione di un contributo economico per l'autogestione dell'aiuto personale.
L'utente sceglie uno o più operatori di fiducia con cui instaura un rapporto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente.

IMPORTANTE
Le prestazioni erogate dai servizi sociali sono diverse a seconda del Municipio (nel caso di Roma) o del Comune di appartenenza.
Per conoscere le prestazioni di cui si può usufruire rivolgersi al segretariato sociale oppure allo sportello H del Municipio o del Comune.


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ASSISTENZA DOMICILIARE RIABILITATIVA
CHI HA DIRITTO
Cittadini residenti o temporaneamente domiciliati nel territorio della ASL competente, non autosufficienti in modo totale o parziale, permanente o temporaneo, tale da rendere difficile o impossibile l'accesso alle strutture ambulatoriali.

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI
Visite specialistiche fisiatriche domiciliari, per prescrizione di trattamenti riabilitativi, di presidi o ausili.
Trattamenti riabilitativi domiciliari, a seguito di visita fisiatrica domiciliare.

COME SI RICHIEDE
Prescrizione
La richiesta di visita fisiatrica domiciliare o di trattamento riabilitativo domiciliare deve essere redatta dal medico curante o da medico specialista del SSN.

Accettazione

L'impegnativa completa di diagnosi deve essere presentata da un familiare o da un conoscente in grado di fornire notizie sul paziente presso lo sportello di accoglienza riabilitativa del distretto sanitario.

Tutte le prestazioni erogate a domicilio sono a totale carico del S.S.N.

Nota
Per maggiori informazioni rivlgersi direttamente al proprio distretto sanitario.


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ASSISTENZA PROTESICA
Chi ha diritto
Hanno diritto all'assistenza protesica non solo gli invalidi civili, ma anche coloro che hanno presentato domanda di invalidità, sono in attesa del riconoscimento (verbale) di invalidità e sono nelle condizioni previste dalla L. 18/80 (accompagno).

Quali protesi e ausili
  • Presidi ortopedici
  • Ausili tecnici per l'incontinenza
  • Ausili tecnici per il recupero della funzione alimentare
  • Ausili tecnici per la funzione motoria
  • Ausili tecnici per la funzione della fonazione e della comunicazione
  • Ausili tecnici per la funzione respiratoria
Come si ottiene la fornitura
Prescrizione
Redatta da un medico specialista del SSN, completa di diagnosi, indicazione del dispositivo e del relativo codice del nomenclatore tariffario e programma terapeutico. Per gli ausili per incontinenza anche quantitativo giornaliero e trimestrale.
Per gli ausili per incontinenza la prima prescrizione è redatta da un medico specialista, le successive forniture sono richieste dal Medico di Medicina Generale.
La variazione della prescrizione/richiesta (quantità e/o tipologia di ausilio) è certificata da un medico specialista.

Documentazione attestante l'invalidità
Verbale di invalidità o copia della ricevuta della domanda di riconoscimento dell'invalidità.

Preventivo di spesa(non necessario per pannoloni e traverse-ausili per incontinenza)
Rilasciato da farmacia o ditta ortopedica iscritta nell'elenco dei fornitori.

Riconducibilità
Qualora il tipo di dispositivo scelto non sia incluso nel nomenclatore, ma a giudizio del medico prescrittore sia riconducibile per omogeneità funzionale ad uno incluso nel nomenclatore, la ASL autorizzerà la fornitura, corrispondendo al fornitore una remunerazione non superire a quella del corrispondente dispositivo incluso nel nomenclatore.
Qualora ci fosse una differenza di prezzo a carico dell'utente, la ditta fornitrice deve specificare la quota a carico dell'utente.

Sostituzioni o Riparazioni
Vengono effettuate su decisione del medico specialista prescrittore.

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BARRIERE ARCHITETTONICHE, CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE
AMBITI SPAZIALI
Gli ambiti spaziali che riguardano l'accessibilità del condominio, tra loro strettamente collegati, sono:
  • lo spazio esterno al portone di ingresso (dal parcheggio, al marciapiede, al portone stesso);
  • lo spazio interno del condominio (androne di ingresso, scala ascensore, pianerottoli);
  • l'alloggio della persona disabile.
Giurisdizione
  • Municipio: marciapiede e parcheggio esterno
  • Condominio: parti comuni dell'edificio
  • Proprietario: appartamento
PROCEDURA PER LE BARRIERE NELLE PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO
E' necessario segnalare la propria esigenza all'assemblea condominiale, suggerendo possibili soluzioni ed eventuali costi, per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
L'assemblea condominiale deve deliberare sulla richiesta entro 3 mesi dalla presentazione della domanda e può rispondere:
  • in maniera positiva, prevedendo che ciascun condomino si assuma in parte proporzionale le spese da sostenere;
  • autorizzare la realizzazione dell'opera a condizione che l'interessato si assuma tutte le spese;
  • in maniera negativa o non rispondere entro il termine dei 3 mesi e in tal caso l'interessato può (L. 13/89, art. 2, comma 2) a proprie spese: installare servoscala, installare strutture mobili e facilmente rimovibili o modificare l'ampiezza delle porte di accesso all'edificio, all'ascensore e alla rampa del garage.
INTERVENTI FINANZIABILI
Interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedono disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai disabili.

Nota bene
Non sono finanziabili interventi su opere già esistenti/eseguite o in corso di esecuzione.
Se non è possibile realizzare opere di modifica all'immobile, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di attrezzature che, per le loro caratteristiche, risultino idonee al raggiungimento degli stessi fini (es. servoscala e carrozzina montascale).
Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su:
  • parti comuni di un edificio;
  • immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (es. all'interno di un appartamento)
Il contributo può essere erogato per:
  • una singola opera;
  • un insieme di opere connesse funzionalmente, ovvero una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione.
Se di un unico intervento possono usufruire più disabili, viene concesso un solo contributo.
Se sono necessari più interventi per eliminare barriere che ostacolano la stessa funzione, bisogna presentare una sola domanda e il contributo sarà unico.
Se le barriere ostacolano funzioni diverse (es. assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), bisogna presentare più domande (una per ciascuna barriera/funzione) e potrà essere finanziata separatamente ciascuna opera.
Se l'immobile è soggetto a vincoli storico-artistici o ambientali, l'interessato deve chiedere l'autorizzazione dell'intervento alle autorità competenti.
Se l'immobile rientra nella categoria delle costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, l'interessato deve provvedere ad adempiere all'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle autorità competenti.

Alcuni esempi di interventi finanziabili:
  • realizzazione di una rampa di accesso;
  • installazione di servoscala o piattaforma elevatrice;
  • adeguamento o realizzazione di un nuovo ascensore;
  • ampliamento delle porte di ingresso all'edificio, all'ascensore e alla rampa del garage;
  • adeguamento di percorsi orizzontali condominiali;
  • installazione di meccanismi di apertura e chiusura porte;
  • adeguamento di un servizio igienico.
CHI HA DIRITTO
  • i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio;
  • coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
  • persone che, affette da obiettive menomazioni o per effetto di patologie invalidanti irreversibili non siano in grado di raggiungere la propria abitazione se non con l'aiuto di terze persone, a rischio della salute (Circ. Ministero LL.PP. n. 1669/U.L., del 22/06/1989);
  • i condomini ove risiedono disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio;
  • i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all'assistenza di persone con disabilità permanenti di carattere motorio.
DOVE e COME SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO
La domanda deve essere presentata, entro il 1° marzo, per la graduatoria dell'anno in corso, esclusivamente dal disabile o da chi ne esercita la tutela o la potestà, per l'immobile nel quale ha la residenza abituale.
Se l'opera da realizzare viene compiuta a spese di soggetti diversi dal disabile (es. condominio), la domanda deve essere comunque sottoscritta dal disabile per conferma del contenuto e adesione (il disabile presenta la domanda; il condominio che effettivamente sosterrà la spesa, sarà il beneficiario del contributo).

La domanda, in carta da bollo, va inviata al seguente indirizzo:
Comune di Roma
Dipartimento IX
Politiche di attuazione degli strumenti urbanistici
I.U.O. - Servizio III
Ufficio Legge 13/89
Viale Civiltà del Lavoro, 10 - 00144 Roma
L'ufficio è aperto al pubblico il lunedì e il giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Per ulteriori informazioni tel. 06 6710.5788 06/6710.5741

Documentazione da allegare
  • descrizione, anche sommaria, delle opere da realizzare e della spesa prevista;
  • copia autenticata del verbale di invalidità e riconoscimento di handicap, da cui si evidenzi la difficoltà/impossibilità alla deambulazione (valida per l'inserimento nella graduatoria degli Invalidi Totali) oppure certificato medico in carta libera attestante l'handicap e la difficoltà/impossibilità alla deambulazione (valido per l'inserimento nella graduatoria degli Invalidi Parziali), copia del documento di identità del richiedente e dell'avente diritto al contributo, copia autenticata dall'amministratore del verbale di assemblea condominiale, se
    le opere da realizzare riguardano parti del condominio.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L'erogazione dei contributi ai sensi della Legge 13/89, da parte dei Comuni, è condizionata dalla consistenza delle somme assegnate dalla Regione al Comune.
I contributi concessi ai sensi della Legge 13/89 sono cumulabili con altri concessi ai sensi di altra legge per la realizzazione della stessa opera, fermo restando che l'importo complessivo dei contributi non può superare la spesa effettivamente sostenuta.

Dopo aver presentato la domanda gli interessati possono realizzare le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo, consapevoli di correre il rischio della mancata concessione del contributo.

I disabili con una certificazione di invalidità totale e difficoltà di deambulazione hanno diritto di precedenza nell'assegnazione dei contributi.
Se la domanda non viene soddisfatta, per insufficienza di fondi, nell'anno di richiesta, resta valida per gli anni successivi.
L'erogazione del contributo avviene dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle spese effettivamente sostenute e documentate (fatture).
Se le spese sono inferiori al preventivo, il contributo è calcolato sull'importo effettivo; se le spese sono superiori, il contributo è calcolato sul preventivo.

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CATEGORIE DI INVALIDI
Invalidi civili (L. 118/71)
Si considerano invalidi civili i soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenia di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo (>34%) o, se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano invalidi i soggetti ultra65enni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, servizio, lavoro nonché i ciechi e i sordomuti.

Ciechi civili (L. 382/70)
Si considerano ciechi civili i soggetti affetti da cecità congenita o acquisita in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio.

Sordomuti (L. 381/70)
Si considera sordomuto il soggetto affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro, di servizio.

Invalidi di guerra (DPR 915/78)
Si considerano invalidi di guerra tutti coloro che prestando servizio alle dipendenze dello Stato, sono rimasti vittime di eventi bellici, con invalidità riconosciuta dalla 8° alla 1° categoria.

Invalidi per servizio (DPR 915/78)
Si considerano invalidi per servizio tutti quei lavoratori dipendenti pubblici che a causa di infortunio o malattia, riconducibile al lavoro svolto durante il servizio, siano rimasti invalidi con invalidità riconosciuta dall'ottava alla prima categoria.

Invalidi del lavoro (DPR 1124/96)
Si considerano invalidi del lavoro tutti quei lavoratori dipendenti da aziende private ai quali, a causa di infortunio o malattia riconducibile all'attività lavorativa, sia riconosciuta un'invalidità superiore al 20%.

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CONTRASSEGNO AUTO(Contrassegno Arancione)
COSA E'
E' un contrassegno che consente alle persone disabili di:
  • sostare liberamente (gratis e senza limiti di tempo) nelle strisce blu e negli spazi a loro riservati;
  • accedere e parcheggiare nella zona a traffico limitato (Z.T.L.)*;
  • circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici collettivi e taxi;
  • circolare durante i blocchi temporanei del traffico (per interesse pubblico o esigenze militari).
Per evitare necessario esporre il contrassegno originale all'interno del sanzioni è veicolo e, nel caso di accesso alla Z.T.L., comunicare preventivamente le targhe (massimo 3) dei veicoli utilizzati.

*affinché la vettura con il contrassegno esposto possa entra in una zona a traffico limitato senza il titolare del permesso a bordo, occorre comunicare per telefono al contact center del Comune (060606) i dati che consentono il controllo della vettura (targa, numero del contrassegno auto disabili, nome e cognome del guidatore, giorno e fascia oraria del transito). Possono chiamare lo 060606 sia il titolare del permesso che il guidatore.

CHI PUO' RICHIEDERLO
Invalidi con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

COME SI RICHIEDE
La domanda deve essere redatta su appositi moduli (disponibili presso i Municipi) e presentata dal diretto interessato o da persona delegata, munita di delega scritta in carta semplice, di documento di identità valido e fotocopia del documento di identità valido del richiedente.
Alla domanda deve essere allegato lo specifico certificato medico rilasciato dalla Medicina Legale della ASL. Alla visita deve recarsi la persona invalida con la documentazione medica in suo possesso.

DOVE SI RICHIEDE
Al proprio Municipio (per Roma) o Comune di residenza.
In caso di primo rilascio, di rinnovo o duplicato, il Municipio consegna un contrassegno provvisorio, in attesa del contrassegno definitivo, che viene inviato al domicilio dalla STA. All'atto della presentazione della domanda possono essere comunicate le targhe (massimo n. 3) dei veicoli che saranno utilizzati per entrare nella ZTL.

RINNOVO o DUPLICATO
(per deterioramento o cambio domicilio)
E' necessario consegnare il contrassegno originale scaduto o da duplicare.

INFORMAZIONI
Telefonare al Numero Verde S.T.A. 800 154 451, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00, il sabato dalle ore 14,00 alle ore 18,00; oppure infodisabili@sta.roma.it.

Validità dei permessi
La validità dei permessi temporanei per disabilità è prolungata di 45 giorni.
Per quelli concessi a seguito di invalidità irreversibile, invece, ogni anno gli uffici controlleranno che il titolare sia in vita.
In caso di decesso del titolare, c'è l'obbligo di restituire il contrassegno entro un mese.

Non si possono rimuovere i veicoli che espongano il contrassegno originale, né applicare le ganasce (a meno di intralcio al traffico o pericolo per la circolazione).

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ELEZIONI, DIRITTO AL VOTO PER LE PERSONE DISABILI
COSA E'
E' un diritto regolato dalla legge 15 gennaio 1991, n. 15 "Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti"¯, in base alla quale gli elettori non deambulanti iscritti in una sezione elettorale la cui sede non è accessibile tramite sedie a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione idonea del Comune.
L'Ufficio elettorale del Municipio, anche tramite informazione telefonica, indica la sezione priva di barriere all'interno del Municipio stesso.

La sezione accessibile¯ deve essere opportunamente segnalata, mediante affissione del simbolo, deve avere una cabina con un piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri. Alla persona deve essere permesso¯ di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista.

COME e DOVE SI RICHIEDE
Occorre presentare un certificato medico rilasciato gratuitamente dalla ASL. Nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale le ASL devono assicurare la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio della certificazione sopra menzionata e dei certificati attestanti la necessità di accompagnamento.

La persona con gravi menomazioni irreversibili può chiedere al Comune di propria iscrizione che nella sua tessera elettorale sia annotato il suo diritto al voto assistito, tramite apposizione di un simbolo o codice; questo eviterà la presentazione di un certificato medico ad ogni consultazione.
Per qualsiasi ulteriore informazione, chiamare il numero telefonico 060606.

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI
La persona con disabilità impossibilitata ad esercitare autonomamente il diritto di voto può essere accompagnato in cabina da persona di sua fiducia.
L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali e può esercitare la funzione di accompagnatore solo per una persona.
Il Comune deve organizzare servizi di trasporto pubblico per consentire il raggiungimento del seggio elettorale. Per le persone con disabilità che necessitano di trasporto è necessario telefonare all'ufficio elettorale almeno 2 giorni prima della consultazione per permettere l'organizzazione di mezzi di trasporto idonei.

VOTO A DOMICILIO
Cosa è
E' un diritto regolato dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 per gli elettori affetti da grave infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Tali elettori possono votare nel luogo in cui dimorano, che non è necessariamente quello dove hanno la residenza.

Come e dove si richiede
Occorre far pervenire, entro 15 giorni prima della data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali si è iscritti:
  • una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui si dimora;
  • l'indirizzo completo dell'abitazione in cui si dimora;
  • copia della tessera elettorale;
  • un certificato medico rilasciato dalla ASL da cui risulti che l'infermità comporta una dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio¯.
Tipologia della prestazione
Il voto viene raccolto, al domicilio, dal presidente dell'ufficio elettorale alla presenza di uno scrutatore del seggio e del segretario.

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ESENZIONE TICKET PER INVALIDITA'
TICKET
I cittadini partecipano (ticket) alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio nonché per altre prestazioni specialistiche, comprese la fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo massimo di euro 36,15 per ricetta.

Tesserino Esenzione
E' un tesserino che dà diritto all'esenzione, totale o parziale, dal pagamento del ticket.

CHI HA DIRITTO
Esenzione Totale
Tra le varie categorie, hanno diritto all'esenzione totale per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche:
i malati di SLA che abbiano ricevuto la diagnosi certa e certificata di malattia rara - codice di esenzione: RF0100

COME
Il tesserino di esenzione per invalidità è rilasciato a vista dietro presentazione della seguente documentazione:
  • documento di riconoscimento valido dell'interessato;
  • codice fiscale dell'interessato;
  • tessera sanitaria del SSN dell'interessato;
  • certificazione della diagnosi (per i malati di SLA) dell'interessato;
  • delega scritta con documento di riconoscimento del delegato, nel caso in cui il diretto interessato sia impossibilitato a recarsi presso le strutture della ASL.
Validità del tesserino di esenzione per invalidità
durata illimitata (ai sensi della nota R.L. prot. n. 132801 del 4.12.2003) per:
  • invalidi civili 100%;
  • tutti i casi in cui la condizione di invalidità è permanente e non suscettibile di modificazione alcuna.
10 anni:
  • invalidità civile inferiore al 100%, salvo i casi considerati rivedibili e le eventuali modifiche della stessa invalidità notificate con nuovo verbale.
Per le invalidità rivedibili, la validità è limitata alla data di rivedibilità, essendo comunque prevista una proroga per 6 mesi, in attesa del nuovo verbale di invalidità, prorogabile di ulteriori 6 mesi.

RINNOVO DEL TESSERINO
Il nuovo tesserino viene rilasciato a vista¯ dietro presentazione del tesserino scaduto e della documentazione necessaria per il rilascio.

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HANDICAP L. 104/92
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Riconoscimento
Cosa è
Accertamento di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Chi ha diritto
  • Cittadini italiani residenti in Italia;
  • Cittadini stranieri di Paesi appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia per motivi di lavoro;
  • Cittadini regolarmente soggiornanti (per godere delle prestazioni economiche devono essere in possesso della Carta di Soggiorno - L. 388/2000, art. 80, comma 19);
  • Apolidi e Rifugiati politici.
Nota bene
Al momento della presentazione della domanda è opportuno chiedere anche il riconoscimento dell'invalidità civile per ottenere i benefici previsti.

Come si richiede
La domanda deve essere redatta su appositi moduli, disponibili presso gli uffici della ASL della Medicina Legale, e presentata dal diretto interessato o da persona delegata, munita di delega scritta, documento di identità valido e fotocopia del documento di identità valido del richiedente.

Documentazione da presentare
  • certificato rilasciato dal medico curante (prestazione a pagamento) attestante diagnosi e tipologia delle infermità invalidanti;
  • eventuale richiesta di visita a domicilio qualora le condizioni di salute del richiedente rendano impossibile la visita ambulatoriale;
  • se il soggetto è già stato riconosciuto invalido: fotocopia del verbale di invalidità.
Al momento della presentazione della domanda gli operatori fissano la data d'invito a visita medica entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Legge 80/2006
L'accertamento dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche terminali, è effettuato dalle commissioni mediche entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato.
Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti.

Dove presentare la domanda
Ufficio Invalidi Civili della ASL.

Visita
In occasione della visita effettuata dalla Commissione medica della ASL, integrata da un operatore sociale e da un esperto, dovrà essere presentata tutta la documentazione (accertamenti diagnostici specialistici, cartelle cliniche, relazioni specialistiche) utile a dimostrare la tipologia delle minorazioni e la riduzione della autonomia.
Durante la visita medica è possibile farsi assistere da un medico di fiducia.

Nota
Per i malati di SLA, si consiglia caldamente di andare con una relazione dettagliata del proprio neurologo che spiega la natura ingravescente e progressiva della malattia, in quanto non è raro trovare medici legali che non conoscono la malattia.


Visita domiciliare
Qualora per motivi di natura sanitaria l'interessato non possa recarsi a visita, può chiedere alla Commissione di disporre una visita domiciliare presentando opportuna certificazione medica (che attesti l'intrasportabilità del paziente, sulla base della gravità clinica e del pregiudizio che può derivare al paziente stesso o agli altri).

Adempimenti successivi
La Commissione della ASL, conclusa la procedura relativa all'accertamento sanitario dell'handicap, trasmette il verbale di visita, completo della documentazione, all'INPS, che può, entro 60 giorni dalla ricezione, approvare il verbale o disporre la sospensione delle procedure e provvedere ad ulteriori accertamenti (visita diretta o tramite le commissioni ASL).
Il verbale relativo al riconoscimento dell'handicap viene inviato al domicilio del richiedente, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

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Ricorso giurisdizionale
Può essere presentato contro la decisione dell'INPS entro 180 giorni dalla notifica della decisione, al Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza¯.

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Aggravamento
La domanda di aggravamento va presentata con le stesse modalità del riconoscimento, presentando anche:
  • fotocopia del precedente verbale;
  • certificato rilasciato dal medico curante attestante le modificazioni del quadro clinico precedente.
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Rivedibilità
Nel caso in cui la Commissione giudichi la minorazione riscontrata suscettibile di modificazioni nel tempo, fissa un termine alla cui scadenza l'interessato deve essere sottoposto a nuovi accertamenti sanitari.
Alla scadenza l'interessato verrà invitato a nuova visita, cui seguirà un nuovo verbale.

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Congedi dal lavoro retribuiti per il portatore di handicap grave (L. 104/92 art. 3 comma 3)
Handicap Grave (art. 3 comma 3)
La minorazione, singola o plurima, che riduce l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella di relazione.

Riferimenti normativi
  • L. 104/1992, art. 33
  • L. 53/2000, art. 19 e 20
  • L. 388/2000, art. 80
  • D. L. 151/2001, art. 42
  • L. 350/2003, art. 3
Possono usufruire dei benefici previsti dalle succitate norme:
  • I Genitori naturali o adottivi di soggetti portatori di handicap
    Le disposizioni riguardanti i genitori, si applicano anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto ovvero non svolga alcuna attività lavorativa: subordinata, commerciale, industriale, professionale.
    I genitori non possono usufruire contemporaneamente dei benefici, ma alternativamente (ad esempio: 2gg il padre e 1gg la madre).
    In presenza nella stessa famiglia di più figli disabili i benefici possono¯ cumularsi.
  • I Lavoratori dipendenti (da datori di lavoro pubblici o privati) che assistono parenti o affini fino al terzo grado oprtatori di handicap (sono esclusi i lavoratori a domicilio e i lavoratori domestici). I benefici sono applicabili anche al coniuge.
  • Gli affidatari di persone con handicap
  • I Lavoratori portatori di handicap
Per l'assistenza a figli maggiorenni, parenti o affini e affidati, l'applicazione dei benefici è possibile quando ricorrono contemporaneamente i seguenti tre requisiti:
1. assistenza sistematica/continuativa
2. assistenza prestata in via esclusiva
3. assenza di ricovero a tempo pieno

Circolare INPS n. 90, del 23 Maggio 2007
1.
L'assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità; i lavoratori che risiedono o lavorano in luoghi distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità (quando il tempo normalmente necessario per coprire la distanza fra l'abitazione o il luogo di lavoro del lavoratore e l'abitazione del disabile superi 1 ora), ma che, comunque, prestano al portatore di handicap un'assistenza sistematica ed adeguata, devono presentare il Programma di assistenza (nel Programma di assistenza annuale devono essere esplicitate le motivazioni della richiesta quali: visite mediche programmate in Italia e all'Estero, sostituzione programmata di personale badante, sostituzione di altro familiare nell'assistenza, ecc.; eventuali emergenze non sono ammesse quale motivo di richiesta di permesso retribuito. Nel Programma di assistenza viene richiesto un piano mensile di utilizzo dei permessi. Il Programma va siglato con firma congiunta del lavoratore e del disabile assistito/tutore/amministratore di sostegno). Sulla congruità del Programma di assistenza si pronuncia il responsabile del Centro medico legale della sede INPS competente.
2.
Si ha diritto ai permessi retribuiti anche in caso di presenza nell'ambito del nucleo familiare di conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l'aiuto necessario; il requisito dell'esclusività non deve coincidere con l'assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata, essendo compatibile con la fruizione dei benefici in questione il ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto non profit¯, a personale badante.
3.
Fa eccezione, su valutazione del dirigente responsabile del Centro medico legale della Sede INPS, il ricovero della persona con disabilità in situazione di gravità in coma vigile e/o in situazione terminale, contesti questi assimilabili al piccolo minore.

Figli Maggiori di 18 anni
Al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap grave, i genitori hanno diritto, a richiesta, a tre giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa , fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, a condizione che il figlio non sia ricoverato a tempo pieno.
In luogo dei tre giorni di permesso i genitori possono chiedere il corrispondente frazionamento orario nei limiti delle diciotto ore mensili.
La fruizione parziale dei giorni non dà diritto al godimento del residuo nel mese successivo.
I permessi sono computati nell'anzianità di servizio e non riducono le ferie.

Il genitore che assiste con continuità un figlio con handicap grave
ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio(1) e non può essere trasferito senza il suo consenso presso altra sede.

Il familiare lavoratore dipendente (con rapporto di lavoro pubblico o privato) che assiste una persona con handicap grave, parente o affine entro il terzo grado, ha diritto, a richiesta, a tre giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese, a condizione che la persona non sia ricoverata a tempo pieno.
In luogo dei tre giorni di permesso il lavoratore può chiedere il corrispondente frazionamento orario nei limiti delle diciotto ore mensili.
La fruizione parziale dei giorni non dà diritto al godimento del residuo nel mese successivo.
I permessi sono computati nell'anzianità di servizio e non riducono le ferie.

ll familiare lavoratore dipendente (con rapporto di lavoro pubblico o privato) che assiste con continuità un parente o affine entro il terzo grado, con handicap grave ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio(1), non può essere trasferito senza il suo consenso presso altra sede, non è obbligato a prestare lavoro notturno.

(1) il diritto presuppone l'esistenza di un posto vacante nell'organico della sede in cui si intende essere assegnati o rimanere.

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INVALIDITA' CIVILE
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Riconoscimento
Cosa è
Accertamento di uno stato invalidante, non dipendente da causa di servizio, lavoro o guerra, in base al quale l'interessato può ottenere benefici economici e/o sociosanitari.

Chi ha diritto
  • Cittadini italiani residenti in Italia
  • Cittadini stranieri di Paesi appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia per motivi di lavoro
  • Cittadini regolarmente soggiornanti (per godere delle prestazioni economiche devono essere in possesso della Carta di Soggiorno - L. 388/2000, art. 80, comma 19)
  • Apolidi e Rifugiati politici
Per avere diritto al riconoscimento i soggetti devono essere affetti da minorazioni congenite o acquisite (ad esclusione della cecità e del sordomutismo), non dipendenti da guerra, infortunio sul lavoro o servizio e se minori di 18 anni o di età superiore a 65 anni (D.Lgs 509/88), con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni propri della loro età, se di età compresa tra 18 e 65 anni, con una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo (ovvero > al 34%).

Nota bene
Al momento della presentazione della domanda è opportuno chiedere anche il riconoscimento dell'Handicap per ottenere i benefici previsti dalla Legge 104/92.


Come si richiede
La domanda deve essere redatta su appositi moduli, disponibili presso la Medicina Legale del Distretto Sanitario, e presentata dal diretto interessato o da persona delegata, munita di delega scritta, documento di identità valido e fotocopia del documento di identità valido del richiedente.

Documentazione da presentare
Certificazione rilasciato dal medico specialista attestante diagnosi e tipologia delle infermità invalidanti.
Nel caso in cui si richieda anche l'indennità di accompagnamento la certificazione dovrà contenere anche la dicitura "Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore"¯ o "Persona che necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita".¯

La data d'invito a visita medica verrà fissata entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda. La risouzione della pratica deve avvenire entro 9 mesi dalla presentazione della domanda.

Legge 80/2006
L'accertamento dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche e terminali, è effettuato dalle commissioni mediche entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti.

Dove presentare la domanda
Ufficio Invalidi Civili della ASL.

Visita medica
In occasione della visita medica, effettuata dalla Commissione medica della ASL, dovrà essere presentata tutta la documentazione (accertamenti diagnostici specialistici, cartelle cliniche, relazioni specialistiche) utile a dimostrare la diagnosi e la tipologia delle infermità invalidanti, rilasciata da strutture pubbliche o private.
Durante la visita medica è possibile farsi assistere da un medico di fiducia.

Nota
Per i malati di SLA, si consiglia caldamente di andare con una relazione dettagliata del proprio neurologo che spiega la natura ingravescente e progressiva della malattia, in quanto non è raro trovare medici legali che non conoscono la malattia.

Il grado di invalidità è determinato in base ad apposita tabella approvata con D.M.S. 5 febbraio 1992.

Visita domiciliare
Qualora per motivi di natura sanitaria l'interessato non possa recarsi a visita, può chiedere alla Commissione di disporre una visita domiciliare presentando opportuna certificazione medica (che attesti l'intrasportabilità del paziente, sulla base della gravità clinica e del pregiudizio che può derivare al paziente stesso o agli altri).

Adempimenti successivi
La Commissione medica ASL, conclusa la procedura relativa all'accertamento sanitario dell'invalidità, trasmette il verbale di visita, completo della documentazione, all'INPS, che può entro 60 giorni dalla ricezione, approvare il verbale o disporre la sospensione delle procedure e provvedere ad ulteriori accertamenti (visita diretta o tramite le commissioni ASL).
Il verbale di invalidità viene inviato al domicilio del richiedente, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se il grado di invalidità dà diritto a provvidenze economiche, la sede INPS territorialmente competente, verificata la regolarità della documentazione (ivi compresa l'autocertificazione*), provvederà alla concessione o al diniego delle stesse. Il tempo massimo per l'espletamento della procedura è di 180 giorni, prorogabili di altri 60 per acquisizione di ulteriori elementi valutativi.

*contestualmente al verbale viene inviato al domicilio dell'interessato un modulo di autocertificazione che lo stesso dovrà compilare ed inviare all'INPS territorialmente competente.

Se l'esito della domanda è favorevole l'INPS territorialmente competente provvede al pagamento dei benefici economici attraverso l'Ufficio Postale (riscossione allo sportello o accreditamento sul conto corrente postale) oppure mediante accreditamento sul conto corrente bancario.

Decorrenza benefici economici
I benefici economici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda alla ASL.
Sugli importi dovuti sono corrisposti gli interessi legali secondo la normativa vigente.

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Ricorso giurisdizionale
Può essere presentato contro la decisione dell'INPS, entro 180 giorni dalla notifica della decisione, al Tribunale di Roma - Sezione Lavoro e Previdenza¯.

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Aggravamento
La domanda di aggravamento va presentata con le stesse modalità del riconoscimento, presentando anche:
  • fotocopia del precedente verbale di invalidità;
  • certificato rilasciato dal medico curante attestante le modificazioni del quadro clinico precedente.
Può essere presentata, in caso di ricorso, dopo che siano trascorsi 180 giorni senza alcuna comunicazione da parte dell'INPS (silenzio-rifiuto).

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Rivedibilità
Nel caso in cui la Commissione giudichi la minorazione riscontrata suscettibile di modificazioni nel tempo, fissa un termine alla cui scadenza l'interessato deve essere sottoposto a nuovi accertamenti sanitari.
Alla scadenza l'interessato viene invitato a nuova visita.
Se da questa risulta che le minorazioni sono inferiori a quelle riscontrate all'epoca della precedente visita, ne conseguirà un nuovo verbale con una percentuale di invalidità inferiore alla precedente.

Nota
Se la persona è affetta da SLA ed ha già avuto il riconoscimento dell'invalidità al 100% con indennità di accompagnamento, non è più rivedibile (DM del 2 agosto 2007 "Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante" - GU 225 del 27 settembre 2007).


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Benefici per il riconoscimento dell'invalidità civile
INVALIDI CIVILI 100%, con impossibilità a deambulare senza accompagnatore o a compiere gli atti della vita quotidiana
Indennità di accompagnamento (L. 18/80; L. 508/88)
euro 465,09 mensili per 12 mensilità (importi 2008)
L'indennità è:
  • indipendente dall'età e dal reddito personale
  • compatibile con la pensione di invalidità
  • compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma
  • compatibile con il possesso della patente di guida
  • incompatibile con il ricovero presso istituti con retta a carico del SSN
  • incompatibile con analoghe indennità concesse per cause di guerra, lavoro o servizio
INVALIDI CIVILI 100%
Pensione di invalidità (L. 118/71; L. 509/88)
euro 242,84 mensili per 13 mensilità
La pensione è:
  • dipendente dall'età: dai 18 ai 65 anni
  • dipendente dal reddito personale: fino ad un reddito personale di euro 14.256,92 (per l'anno 2007)
  • compatibile con l'indennità di accompagnamento
  • compatibile con le pensioni dirette di invalidità
Dopo il 65mo anno di età l'assegno viene trasformato in pensione sociale.

Prestazioni di Assistenza protesica e Riabilitativa legate allo stato di invalidità

Esenzione totale dal ticket previsto per le prestazioni specialistiche (comprese la fisiochinesiterapia e le cure termali), di diagnostica strumentale e di laboratorio

Esonero tasse scolastiche e universitarie

2 mesi di contributi figurativi, per ogni anno di lavoro, in amministrazioni pubbliche, aziende private e cooperative, per un massimo di 5 anni (L. 388/2000, art. 80, comma 3)

INVALIDI CIVILI con riduzione della capacità lavorativa dal 74% al 99%
Prestazioni di Assistenza protesica e Riabilitativa legate allo stato di invalidità
Esenzione totale dal ticket previsto per le prestazioni specialistiche (comprese la fisiochinesiterapia e le cure termali), di diagnostica strumentale e di laboratorio
Esonero tasse scolastiche e universitarie
2 mesi di contributi figurativi, per ogni anno di lavoro, in amministrazioni pubbliche, aziende private e cooperative, per un massimo di 5 anni (L. 388/2000, art. 80, comma 3)
se disoccupati, anche:
Assegno di assistenza (L. 118/71)
euro 242,84 mensili per 13 mensilità
L'assegno è:
  • dipendente dall'età: dai 18 ai 65 anni
  • dipendente dal reddito personale: fino ad un reddito personale di euro 4.171,44 (per l'anno 2007)
  • dipendente dall'iscrizione nelle apposite liste per il collocamento mirato delle persone disabili (L. 68/99)
  • incompatibile con altri trattamenti previdenziali o di invalidità
Dopo il 65mo anno di età l'assegno viene trasformato in pensione sociale.

INVALIDI CIVILI con riduzione della capacità lavorativa dal 67% al 73%
Prestazioni di Assistenza protesica e Riabilitativa legate allo stato di invalidità
Esenzione totale dal ticket previsto per le prestazioni specialistiche (comprese la fisiochinesiterapia e le cure termali), di diagnostica strumentale e di laboratorio
Esonero tasse scolastiche e universitarie

INVALIDI CIVILI con riduzione della capacità lavorativa dal 46% al 66%
Prestazioni di Assistenza protesica e Riabilitativa legate allo stato di invalidità

INVALIDI CIVILI con riduzione della capacità lavorativa dal 34% al 45%
Prestazioni di Assistenza protesica e Riabilitativa legate allo stato di invalidità

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PARCHEGGIO RISERVATO
COSA E'
I disabili in possesso del "Contrassegno auto"¯ possono richiedere la concessione di un parcheggio speciale riservato, sotto casa o nei pressi del posto di lavoro,la cui concessione è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità della viabilità e dell'ubicazione (valutata dall'autorità competente) e alla mancanza di un parcheggio privato.

Il parcheggio può essere di due tipi:
  • generico
    consente di parcheggiare nel posto riservato per il tempo necessario a far salire o scendere l'invalido dal veicolo (sosta consentita fino ad un massimo di due ore)
  • personalizzato
    consente all'invalido (Handicap grave, L. 104/92, art. 3, comma 3) di parcheggiare nel posto a lui assegnato in via esclusiva. Nel cartello predisposto è riportato il numero di targa del veicolo utilizzato dal disabile, onde consentire l'utilizzo esclusivo di quel posto macchina.
COME e DOVE SI RICHIEDE
La domanda per la concessione del parcheggio riservato va inviata al Comando di Zona della Polizia Municipale, presso il Municipio di residenza. E' necessario che l'interessato non disponga di un altro posto macchina adeguatamente accessibile.
La domanda può essere presentata anche da persona delegata, munita di delega scritta, documento di identità valido e fotocopia del documento di identità valido del richiedente.
La domanda può essere presentata anche da Uffici e Società, pubblici o privati, che ricevono utenti disabili. Alla domanda occorre allegare lo statuto della società.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

parcheggio generico
  • domanda in carta da bollo
  • fotocopia del "Contrassegno auto"¯
  • certificato rilasciato dalla Medicina Legale
parcheggio personalizzato
  • domanda in carta da bollo
  • fotocopia del "Contrassegno auto"¯
  • fotocopia del Verbale di accertamento dell'Handicap (L. 104/92, art. 3, comma 3)
  • fotocopia della patente di guida
  • fotocopia della carta di circolazione del veicolo
Inoltre una commissione, composta da esperti e funzionari e costituita presso il Consigliere Delegato alle Politiche dell'Handicap, valuterà se concedere il posto riservato "nei casi di particolare rilevanza sociale".

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PROVVIDENZE ECONOMICHE
Importi per l'anno 2007 - Circolare INPS n. 4 del 4/01/07
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Assegno di assistenza (L. 118/71)
euro 242,84 mensili per 13 mensilità
L'assegno è:
  • dipendente dall'età: dai 18 ai 65 anni
  • dipendente dal reddito personale: fino ad un reddito personale di euro 4.171,44
  • dipendente dall'iscrizione nelle apposite liste per il collocamento mirato delle persone disabili (L. 68/99)
  • incompatibile con altri trattamenti previdenziali o di invalidità

Dopo il 65mo anno di età l'assegno viene trasformato in pensione sociale.

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Indennità di accompagnamento(L. 18/80; L. 508/88)
euro 457,66 mensili per 12 mensilità
L'indennità è:
  • indipendente dall'età e dal reddito personale
  • compatibile con la pensione di invalidità
  • compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma
  • compatibile con il possesso della patente di guida
  • incompatibile con il ricovero presso istituti con retta a carico del SSN
  • incompatibile con analoghe indennità concesse per cause di guerra, lavoro o servizio
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Pensione di invalidità (L. 118/71; L. 509/88)
euro 242,84 mensili per 13 mensilità
La pensione è:
  • dipendente dall'età: dai 18 ai 65 anni
  • dipendente dal reddito personale: fino ad un reddito personale di euro 14.256,92
  • compatibile con l'indennità di accompagnamento
  • compatibile con le pensioni dirette di invalidità
Dopo il 65mo anno di età l'assegno viene trasformato in pensione sociale.

Nota
Tutti gli importi sono rivalutati annualmente.

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TRASPORTO
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In aereo, nave e treno
Servizio di assistenza
Per le persone disabili che devono effettuare un viaggio in aereo o in nave è previsto un servizio gratuito di assistenza per facilitare la fruizione dei servizi di trasporto.
Tale servizio va richiesto al momento della prenotazione del biglietto.
Per gli aeroporti il servizio si può richiedere telefonando al numero 06 65659.

Per il trasporto in treno, è possibile per telefono:
  • prenotare i posti
  • richiedere l'aiuto di una persona per la guida in stazione, l'accompagnamento al treno o all'uscita della stazione
  • richiedere la disponibilità di una carrozzina
  • richiedere la salita e discesa con carrelli elevatori
Il servizio di assistenza per il treno si richiede presso i Centri Assistenza Disabili di Trenitalia, presenti in 179 stazioni italiane.
Per Roma:
Roma Termini e Roma Ostiense, tel. 06 4881726
Roma Tiburtina, tel. 06 47307184
Il servizio si richiede telefonando almeno 24 ore prima della partenza del treno per i viaggi nazionali e almeno tre giorni prima per i viaggi internazionali.

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In autobus e metropolitana
Bus accessibile
Le vetture accessibili ai disabili sono riconoscibili dal simbolo internazionale di accessibilità posto sulla parte frontale e laterale del mezzo.
La Linea 590 (verificare orari) percorre in superficie lo stesso tracciato della Metro A (da piazza Cinecittà a viale Giulio Cesare) per ovviare ai problemi di accessibilità di alcune stazioni metro.

Servizio bus di trasporto a chiamata
Rivolto a persone con difficoltà motorie (Certificato del Medico Legale) che non possono utilizzare i normali mezzi di trasporto e che necessitano di spostarsi nell'ambito del Comune di Roma o nella Provincia di Roma per motivi di Lavoro, Studio o Terapia riabilitativa.

Per maggiori informazioni andare nella sezione del sito dedicata ai trasporti offerti dai servizi regionali.

Tessera ridotta per autobus e metropolitana
E' una Tessera con validità mensile, al costo di euro 4,00, per il trasporto pubblico urbano a Roma, per un numero illimitato di viaggi.

Per informazioni telefonare al numero verde 800 431 784, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

La può richiedere un invalido civile con percentuale di invalidità > al 67% residente nel Comune di Roma.
L'accompagnatore di un invalido al 100% con indennità di accompagnamento, viaggia gratis.

La Tessera si richiede all'Ufficio di Via Gaeta, 78 tel 06.46951, lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e martedì e giovedì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,45.

Documenti necessari:
  • verbale di invalidità (originale e fotocopia)
  • fotocopia del documento di riconoscimento
  • 2 fotografie formato tessera
  • codice fiscale e recapito telefonico
  • autocertificazione di residenza
Dopo un mese viene consegnato il tesserino con cui si ha diritto ad acquistare la tessera a prezzo ridotto.

Dove usarla:
  • sui bus Atac
  • sui bus Cotral (percorso urbano)
  • sulle metro A e B
  • sui treni: Roma-Lido, Roma-Pantano, Roma-Viterbo (nel tratto Roma-Sacrofano stazione)
  • sui treni FS di 2° classe
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Carta blu
Cosa è
La carta blu è una tessera per viaggiare in treno, che offre al viaggiatore disabile la possibilità di acquistare un biglietto ordinario valido per due persone, in modo che l'accompagnatore viaggi gratis.
La tessera è nominativa, vale 5 anni e costa euro 5,00.
La tessera non è cumulabile con altre carte di riduzione e/o particolari agevolazioni tariffarie.
E' valida sui percorsi nazionali e nei collegamenti marittimi FS da e per la Sardegna

Chi ha diritto
Invalidi al 100% con indennità di accompagnamento.

Come e dove si richiede
Presentando il verbale di invalidità presso i Centri Assistenza Disabili di Trenitalia, presenti in 179 stazioni italiane.
Per informazioni, a Roma:
Roma Termini e Roma Ostiense, tel. 06 4881726
Roma Tiburtina, tel. 06 47307184

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Mobility Card
Cosa è
E' una carta tipo Pago Bancomat nominativa che viene concessa dal Comune di Roma alle persone con disabilità, su richiesta dell'interessato. Serve per agevolare il trasporto individuale dei disabili per ragioni di lavoro, studio, terapia e attività sociali.

Chi può richiederla
Persone che, dopo apposita visita medica (c/o Medicina Legale), vengano dichiarate impedite all'uso dei mezzi di trasporto pubblico.

Come e dove si richiede
La domanda, redatta su apposito modulo, deve essere indirizzata a:
Comune di Roma - Dipartimento V - Servizio Handicap - Viale Manzoni, 16 - 00185; tel. 06/6710-5387/5393
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
  • certificato rilasciato dalla Medicina Legale della ASL attestantel'impedimento all'uso dei mezzi di trasporto pubblico
  • autocertificazione della situazione reddituale
  • autocertificazione che per la categoria scelta l'interessato non usufruisce di alcun servizio di trasporto pubblico gratuito o a contribuzione
  • documentazione relativa alla categoria per la quale si richiede il servizio: lavoro con dichiarazione del datore di lavoro; studio con dichiarazione di frequenza rilasciata dall'Istituto scolastico e terapia con dichiarazione di frequenza rilasciata dal Centro di terapia.
Nella domanda si deve indicare la singola categoria (Lavoro - Studio - Terapia - Attività sociali) per la quale si intende utilizzare il servizio.
In qualsiasi momento l'utente inserito in una categoria, qualora ne abbia titolo, può chiedere di passare ad altra categoria, previa autorizzazione del V Dipartimento.
Gli utenti che usufruiscono del servizio per la categoria "lavoro"¯ o "studio"¯ possono, nel rispetto del budget mensile assegnato, utilizzare la Mobility Card per effettuare "terapia"¯ in relazione al proprio stato di disabilità, previa autorizzazione del V Dipartimento.

Iter
Il V Dipartimento individua annualmente i beneficiari, già iscritti nell'elenco degli aventi diritto, e provvede all'impegno dei fondi per l'attivazione delle Card.
Il V Dipartimento provvede a formulare una graduatoria delle domande pervenute, basata sul reddito e sulla data di presentazione della domanda, da utilizzare qualora i fondi stanziati fossero insufficienti a soddisfare tutte le domande.
Ai soggetti autorizzati ad usufruire del servizio sarà consegnata, a cura del Servizio Handicap del Comune di Roma, una Mobility Card/Pago Bancomat.

Come funziona
La Mobility Card viene precaricata mensilmente, con il seguente importo massimo:
  • Lavoro e Studio: fino a euro 1.100,00
  • Terapia: fino a euro 500,00
  • Attività sociali: fino a euro 200,00
Entro il mese di settembre di ogni anno i beneficiari dovranno aggiornare la documentazione riguardo a:
  • situazione reddituale
  • categoria per la quale si richiede il servizio con le dichiarazioni allegate
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AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (L. 6 del 9/01/2004)
CHI E'
L'amministratore di sostegno è un familiare o una persona di fiducia, nominata dal Giudice Tutelare, che assiste la persona, che, per una disabilità (fisica o psichica), anche parziale o temporanea, non è in grado di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi.

La finalità è di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

COMPITI
Nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno sono precisati:
  • gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno
  • i limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore può sostenere con utilizzo delle somme che il beneficiario ha o può avere a disposizione
  • la periodicità con la quale l'amministratore deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario
CHI PUO' RICHIEDERLO
  • il beneficiario stesso
  • il coniuge
  • la persona stabilmente convivente
  • i parenti entro il 4° grado
  • gli affini entro il 2° grado
  • il tutore o curatore
  • i responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati nella cura e assistenza della persona
  • il pubblico ministero
A CHI e COME SI RICHIEDE
Al Giudice Tutelare, presso il Tribunale Ordinario di Roma, I Sezione Civile,in via Lepanto n. 4, presentando un modulo compilato, predisposto appositamente dall'ufficio del Giudice Tutelare, e una certificazione sanitaria che attesti la patologia invalidante.
Nella scelta il Giudice preferisce, ove possibile, il coniuge non separato, la persona stabilmente convivente, il genitore, il figlio/a, il fratello o la sorella, il parente entro il 4° grado, il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Non possono ricoprire la funzione gli operatori dei servizi sanitari e sociali che hanno in cura o in carico il beneficiario.
L'amministratore di sostegno può essere designato anche dall'interessato, in previsione di una eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
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