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17/09/2009
Il TAR del Lazio contro la legge del testamento biologico

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Parole e Fatti
ROMA - A nessuno, che sia cosciente o incosciente, possono essere imposte alimentazione e idratazione forzata e anche in caso di stato vegetativo un cittadino può esprimere ex post la propria volontà di interrompere terapie giudicate inutili, comprese proprio alimentazione e idratazione. Il Tar del Lazio - accogliendo un ricorso del Movimento difesa dei Cittadini all'ordinanza Sacconi emanata lo scorso anno, nei giorni del caso Eluana - boccia di fatto la legge sul testamento biologico già approvata alla Camera e al vaglio del Senato, nella quale si afferma che alimentazione e idratazione artificiali sono atti imprescindibili che il malato in stato vegetativo non può rifiutare tramite una dichiarazione anticipata di trattamento.

La sentenza. "I pazienti in stato vegetativo permanente - si legge nella sentenza - che non sono in grado di esprimere la propria volontà sulle cure loro praticate o da praticare e non devono in ogni caso essere discriminati rispetto agli altri pazienti in grado di esprimere il proprio consenso, possono, nel caso in cui loro volontà sia stata ricostruita, evitare la pratica di determinate cure mediche nei loro confronti".

E ancora: il paziente "vanta una pretesa costituzionalmente qualificata di essere curato nei termini in cui egli stesso desideri, spettando solo a lui decidere a quale terapia sottoporsi". Il Tar, nella sentenza n. 8560/09, ha evidenziato che si tratta di questioni che coinvolgono il "diritto di rango costituzionale quale è quello della libertà personale che l'art. 13 (della Costituzione, ndr) qualifica come inviolabile".

Il Tribunale amministrativo ha poi ricordato che è entrata in vigore la convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità che impone che venga loro garantito il consenso informato. Infine, ha sottolineato come il rilievo costituzionale dei diritti coinvolti escluda che gli stessi possano essere compressi dall'esercizio del potere dell'autorità pubblica.

La conseguenza è l'esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo spettando, in caso di violazione dei principi richiamati dal Tar, al giudice ordinario garantire il pieno rispetto dei diritti della dignità e della libertà della persona.

Fonte: la Repubblica

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