Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

Chi siamo

Lo Statuto dell'associazione Viva la Vita ODV ETS attualmente in vigore.

Articolo 1 – Denominazione

1.1. Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 (c.d. Codice del terzo Settore”, d’ora innanzi CTS) è costituita una associazione senza scopo di lucro denominata “Viva la Vita ODV – ETS” o, in forma estesa “Viva la Vita Organizzazione di Volontariato – Ente del Terzo Settore”, Associazione di familiari e malati di sclerosi laterale amiotrofica – SLA ed altre patologie ad alto impatto sociale (d’ora innanzi l’Associazione).
Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana. L’acronimo “ETS” integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall’Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) nella sezione “Organizzazioni di Volontariato”.
1.2. L’associazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa Applicabile”).
1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all’attività dell’Associazione.
1.4. L’associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Nelle more della istituzione di tale registro l’Associazione indicherà gli estremi dell’iscrizione presso il registro speciale territoriale competente.

Articolo 2 – Sede

2.1. L’associazione ha sede legale in Comune di Roma (RM). Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede legale nell’ambito del medesimo Comune.
2.2. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite o soppresse, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3 – Scopo

3.1. L’associazione non ha fini di lucro, né diretti né indiretti, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 CTS e del presente Statuto. A tal fine, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3.2. Quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli art. 2,3, 4, 9, 18 e 118, comma 4 cui la Costituzione si ispira, al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti, persegue finalità di solidarietà ed utilità sociale e svolge le proprie attività nel settore di assistenza sociale e socio sanitaria, beneficenza, formazione, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica.

Articolo 4 – Oggetto

4.1. L’Associazione ha per oggetto una o più delle attività di interesse generale di cui alle lettere a), b), c), d), i), j), u) e z), dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017, ed in particolare le seguenti attività: a) pubblicizzare l’esistenza e diffondere la conoscenza della SLA e di altre malattie rare ad alto impatto sociale, per le quali possa essere validamente istituita l’ospedalizzazione domiciliare, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica, i mass media, le autorità politiche e amministrative, il personale medico e paramedico, il mondo scientifico e accademico sulle conseguenze che tali malattie comportano, sia a livello personale che familiare, sociale e sanitario. b) offrire la più ampia assistenza alle persone affette da SLA o dalle patologie di cui sopra, nonché ai loro familiari, in ogni fase della malattia, promuovendo, all’uopo, l’istituzione di idonea terapia e assistenza domiciliare, avvalendosi anche della telemedicina, onde ottenere un significativo aumento della qualità della vita, una diminuzione della mortalità, un migliore sostegno psicologico, un costante monitoraggio dell’evoluzione della malattia. c) sollecitare le Istituzioni competenti affinché provvedano a fornire assistenza e cure adeguate alle necessità dei malati e dei loro familiari, fin dalla diagnosi. d) diffondere la conoscenza e curare l’organizzazione delle attività di studio e di ricerca sulle malattie di cui al punto a), nonché degli ausili, utilizzabili dal malato e/o da chi lo assiste, per migliorarne la qualità della vita sotto ogni aspetto (capacità di deambulare, di comunicare, di respirare, di nutrirsi, etc.) in ogni fase della malattia, anche in collaborazione con altre associazioni, enti o istituti. e) promuovere la raccolta di fondi per il conseguimento delle attività connesse alle finalità statutarie. f) promuovere e organizzare percorsi di formazione per personale sanitario, socio-assistenziale, assistenti familiari e “Caregiver” che prestino assistenza alle persone affette da SLA. g) promuovere la presenza sul territorio di referenti dell’Associazione, così da costituire delle rappresentanze locali che siano di supporto ai malati e alle loro famiglie.
4.2. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, compresa la possibilità di partecipare ad avvisi e bandi nazionali ed europei per il finanziamento di progetti inerenti gli scopi statutari. Tali “Attività Diverse” devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’art.6, comma 1, CTS, e del relativo decreto ministeriale di attuazione.

Articolo 5 – Volontari e lavoratori dipendenti.

5.1. L’Associazione può avvalersi, ai sensi di Legge, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6 – Durata

6.1. L’Associazione ha durata illimitata, potendo però essere anticipatamente sciolta ai sensi di Legge.

Articolo 7 – Definizione di associato

7.1. Sono membri dell’Associazione (d’ora innanzi, lo “Associato” o, al plurale, gli “Associati”) i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell’atto costitutivo nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.
7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie: a) Associati Benemeriti, i quali sono i soggetti che hanno acquisito particolari meriti operando in favore dell’Associazione. I soci benemeriti vengono nominati dal Consiglio Direttivo e la nomina ha carattere permanente; b) Associati Finanziatori; c) Associati ordinari, i quali sono i membri dell’Associazione diversi dai precedenti; d) Associati sostenitori, i quali sono ammessi quali membri in ragione delle proprie iniziative e dei propri contributi, anche economici, avendo dimostrato in modo rilevante di condividere le finalità dell’Associazione; precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz’altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria. Tutti gli Associati devono vantare pari diritti, concorrere paritaria mente al governo dell’Associazione stessa e poter partecipare liberamente alle elezioni delle cariche sociali con la possibilità di assumere, senza limitazioni, talune di esse.
7.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell’Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

Articolo 8 – Pluralità degli Associati

8.1. L’Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell’Associazione.

Articolo – 9 Diritti e obblighi degli Associati

9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile. Articolo –

10 Ammissione degli Associati

10.1. L’Associazione è improntata al principio della “porta aperta” e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d’ora innanzi, la “Domanda”) dichiarando di condividere le finalità che l’Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – ad osservare lo Statuto e i regolamenti dell’Associazione nonché Normativa Applicabile.
10.2. L’Associazione può respingere la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da un soggetto che abbia riportato condanne penali per reati che si pongano in contrasto con lo scopo dell’Associazione.
10.3. L’organo preposto all’esame, all’approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.
10.4. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro 90 (novanta) giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale del termini giudiziari.
10.5. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 90 (novanta) giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l’ha presentata, la Domanda si intende accettata.
10.6. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata e comunicata all’interessato.
10.7. In ogni caso di respingimento della Domanda, il Soggetto che ha presentato la Domanda può presentare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, ricorso all’Assemblea la quale delibera entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.
10.8. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell’accoglimento della Domanda.
10.9. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle Domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la Domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l’adesione all’Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo 11 – Recesso dell’Associato

11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall’Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.
11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l’Associato a comunicare il proprio recesso.
11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.
11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell’Associazione.
11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all’Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolarel’Associato che recede è tenuto al pagamento dell’intera Quota Annuale dovuta per l’esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12 – Esclusione dell’Associato

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione dell’Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.
12.2. Qualora l’Associato per il quale è proposta l’esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l’esclusione.
12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all’Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all’Associato escluso, i diritti di partecipazione dell’Associato medesimo all’organizzazione e all’attività dell’Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all’Associato escluso.
12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all’Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l’impugnazione al Collegio Arbitrale: a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l’Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all’organizzazione e all’attività dell’Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato; b) nel caso di non accoglimento dell’impugnazione, l’Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale; c) nel caso di accoglimento dell’impugnazione, cessa l’eventuale stato di sospensione in cui l’Associato si trovi.
12.6. L’Associato del quale sia stata deliberata l’esclusione è tenuto al pagamento dell’intera Quota Annuale dovuta sia per l’esercizio nel corso del quale l’esclusione è deliberata sia per l’eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Articolo 13 – Patrimonio Iniziale

13.1. Il patrimonio iniziale dell’Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell’Associazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 15.000,00 (quindicimila).

Articolo 14 – Entrate

14.1. L’Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante: a) il percepimento della Quota Annuale; b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell’Associazione; c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell’Associazione; d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell’Associazione; e) i redditi derivanti dal patrimonio dell’Associazione; f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell’attività dell’Associazione; g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati; h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell’Associazione; i) ogni altra entrata conseguita dall’Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 15 – Quota iniziale e Quota annuale

15.1. L’assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all’Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la “Quota Iniziale”).
15.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all’Associazione, al versamento all’Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la “Quota Annuale”).
15.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l’altro: a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all’entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento; b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell’Associazione; c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l’esclusione dall’Associazione dell’Associato moroso.

Articolo 16 – Raccolta fondi e ricezione finanziamenti

16.1. L’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L’attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi ,inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell’art. 7, comma 2, CTS.
16.2. L’Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni: a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l’erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all’Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l’erogazione; b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.
16.3. L’adesione all’Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. É comunque facoltà dell’Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 17 – Irripetibilità di Apporti e Versamenti

17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall’Associato all’Associazione, non è ripetibile dall’Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell’Associato dall’Associazione.
17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall’Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell’Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all’organizzazione o all’attività dell’Associazione diverso dai diritti di partecipazione all’Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all’Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all’Associazione che sia considerabile come di titolarità dell’Associato o del soggetto che abbia effettuato l’apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 18 – Incremento del Patrimonio

18.1. Il patrimonio dell’Associazione si incrementa: a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell’Associazione; b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell’Associazione; c) per effetto di acquisti compiuti dall’Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell’Associazione; d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell’Associazione; e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell’Associazione di quella parte di entrate ordinarie e straordinarie dell’Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l’attività corrente dell’Associazione.

Articolo 19 – Salvaguardia del patrimonio.

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell’Associazione.
19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell’Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.
19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzione di patrimonio dell’Associazione al finanziamento dell’Attività corrente della Associazione.

Articolo 20 – Divieto di distribuzione

20.1. E’ vietata la distribuzione, anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell’Associazione anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, l’Assemblea può deliberare l’istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

Articolo 22 Organi

22.1. Sono organi dell’Associazione (d’ora innanzi, gli “Organi”): a) l’Assemblea degli Associati (d’ora innanzi, la “Assemblea”); b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Presidente”) e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Vice Presidente”); d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Segretario”); e) il Tesoriere; f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo); g) l’organo di controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea); h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea); i) il Comitato Scientifico.
22.2. L’elezione degli organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all’elettorato attivo e passivo.

Articolo 23 – Principi generali

23.1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.
23.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all’Assemblea. Stante il fatto che i Soci affetti da sclerosi laterale amiotrofica e i loro familiari hanno notevoli difficoltà a intervenire di persona, è consentito esprimere il proprio voto mediante posta elettronica certificata, fax o attraverso un collegamento audio-video in teleconferenza.
23.3. L’Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.
23.4. L’Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.
23.5. All’Assemblea hanno diritto di intervento e di voto i soci benemeriti e gli altri soci in regola con il versamento della quota annuale, quale che sia la categoria di appartenenza. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto.

Articolo 24 – Competenze dell’Assemblea

24.1. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile per l’approvazione del Bilancio di Esercizio.
24.2. L’Assemblea, inoltre: a) delinea gli indirizzi generali dell’Attività dell’Associazione e definisce le attività “diverse” che possono essere svolte dall’Associazione nei limiti stabiliti dalla legge; b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere; c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l’Organo di Controllo, ne stabilisce un compenso, e ne dispone la revoca; d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca; e) delibera sulla responsabilità dei membri degli organi dell’Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; f) delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto; g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all’approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l’organizzazione e l’attività dell’Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell’Assemblea; h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione; i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 25 – Convocazione dell’Assemblea

25.1. L’Assemblea è convocata ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o da almeno un Consigliere oppure dall’Organo di Controllo.
25.2. L’Assemblea si svolge, nel territorio della provincia di Roma.
25.3. La convocazione dell’Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.
25.4. L’avviso di convocazione è spedito almeno 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza: a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal libro degli associati; b) ai consiglieri e ai membri degli Organi di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all’atto della loro nomina o successivamente; c) qualora il numero degli Associati superi le 500 (cinquecento) unità, l’Avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere pubblicato almeno una volta anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell’ambito territoriale di operatività dell’Associazione.
25.6. L’Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di

Controllo. Articolo 26 – Presidenza dell’Assemblea

26.1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d’età; in ulteriore subordine, su decisione dell’Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.
26.2. Il presidente dell’Assemblea è assistito dal Segretario.
26.3. Il presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell’Assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell’adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell’adunanza, che il presidente dell’assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 27 – Deliberazioni dell’Assemblea

27.1. L’Assemblea è validamente costituita: a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati; b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.
27.2. L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
27.3. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.
27.4. Ogni Associato ha diritto a un voto.
27.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell’Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell’Associazione. Il delegato non può ricevere più di 5 (cinque) deleghe.
27.6. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.
27.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l’estinzione e lo scioglimento dell’Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.
27.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall’Assemblea.
27.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
27.10. L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l’Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di un’apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza; c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari; d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell’Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Articolo 28 – Competenze del Consiglio Direttivo

28.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto all’amministrazione dell’Associazione.
28.2. Al Consiglio Direttivo compete di: a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporne la revoca; b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri; c) nominare il Comitato Scientifico e, al suo interno, eleggerne il Direttore; d) gestire l’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea; e) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell’Associazione; f) approvare la bozza del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; g) deliberare in ordine all’ammissione di nuovi Associati; h) deliberare in ordine all’esclusione degli Associati; i) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell’Associazione nell’ambito del medesimo Comune; l) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell’organo amministrativo dell’Associazione.
28.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.
28.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 29 – Composizione del Consiglio Direttivo

29.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell’Assemblea all’atto della sua nomina, da un minimo di cinque a un massimo di diciannove Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
29.2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.
29.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
29.4. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le caratteristiche di onorabilità, di professionalità, di indipendenza.

Articolo 30 – Gratuità dell’incarico

30.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 31 – Durata della carica

31.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.
31.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
31.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall’Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
31.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 32 – Convocazione del Consiglio Direttivo

32.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere o dall’Organo di Controllo.
32.2. La convocazione è effettuata mediante con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.
32.3. L’avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell’Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso è spedito almeno tre giorni prima.
32.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo.

Articolo 33 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo

33.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
33.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d’età.
33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
33.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
33.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
33.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall’adunanza del Consiglio Direttivo.
33.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l’Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.
33.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza; c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza; d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 34 – Responsabilità dei Consiglieri

34.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall’art. 28,CTS.

Articolo 35 – Comitato Esecutivo

35.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.
35.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.
35.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

Articolo 36 – Presidente e Vice Presidente

36.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di: a) effettuare l’ordinaria amministrazione dell’Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento; b) verificare e pretendere l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione ove ne ravvisi la necessità o l’opportunità; c) convocare l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni; d) predisporre la bozza del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo; e) rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo; f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell’Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.
36.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell’attività nel frattempo compiuta.
36.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
36.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell’agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Articolo 37 – Segretario

37.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l’amministrazione dell’Associazione.
37.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell’Associazione, fatta eccezione per quelle dell’Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.
37.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

Articolo 38 – Tesoriere

38.1. Il Tesoriere: a) cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità; b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili; c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d’esercizio per l’approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Articolo 39 – Composizione dell’Organo di Controllo

39.1. L’Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.
39.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l’incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l’Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.
39.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie: – un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure: – un soggetto iscritto all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure: – un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.
39.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie: – soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure: – soggetti iscritti all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure: – soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.
39.5. Qualora competa all’Organo di Controllo l’esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 40 – Ineleggibilità e decadenza dei membri dell’Organo di Controllo

40.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell’Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall’ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 c.c., vale a dire l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall’Associazione; c) coloro che sono legati all’Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza; d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali; e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 41 – Durata in carica dell’Organo di Controllo

41.1. L’Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.
41.2. I membri dell’Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 42 – Compiti e funzionamento dell’Organo di Controllo

42.1. L’Organo di Controllo: a) vigila sull’osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto; b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell’Associazione; c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili; d) vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto funzionamento; e) esercita il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS; f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14, CTS; g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell’Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
42.2. I membri dell’Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.
42.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri.
42.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.
42.5. L’avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso è spedito almeno tre giorni prima.
42.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri.
42.7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro più anziano d’età.
42.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri.
42.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
42.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarate dall’adunanza del Collegio dei Controllori.
42.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.
42.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al presidente dell’adunanza di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza; c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza; d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell’adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 43 – Compenso dell’Organo di Controllo

43.1. Per l’incarico di componente dell’Organo di Controllo è stabilito un compenso da parte dell’Assemblea in sede di nomina, come previsto dall’art. 34 comma 2 del Codice del Terzo Settore. L’assemblea può stabilire che, a fronte di specifiche situazioni, possa essere riconosciuto ai componenti dell’Organo di Controllo un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’espletamento dell’incarico.

Articolo 44 – Esercizio della funzione di Revisione Legale

44.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 45 – Responsabilità di membri dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale

45.1. La responsabilità dei membri dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall’art. 28, CTS.

Articolo 46 – Comitato Scientifico

46.1. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Direttore Scientifico, eletto dal Consiglio Direttivo.
46.2. Ha il compito di svolgere attività di consulenza in materie scientifiche di interesse per l’Associazione, nonché di promuovere la ricerca e lo studio sulla SLA e sulle patologie di cui all’art. 2.
46.3. L’adesione al Comitato Scientifico è volontaria e gratuita ed è soggetta all’approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 47 – Esercizi associativi

47.1. L’Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 48 – Bilancio di esercizio

48.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d’esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile ed in particolare secondo quanto previsto dall’articolo 13 CTS, e pertanto: – potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l’Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €; – in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; – dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale; – dovrà documentare, a seconda dei casi, in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall’Associazione ai sensi dall’articolo 6 del Codice del Terzo settore.
48.2. Se l’Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
48.3. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

Articolo 49 – Bilancio sociale

49.1. Se l’Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo nel proprio sito Internet. Il bilancio sociale è predisposto ed approvato dai medesimi organi e nei medesimi termini previsti nel presente Statuto con riferimento al bilancio d’esercizio.

Articolo 50 – Scritture Contabili

50.1. L’Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 51 – Libri dell’Associazione

51.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l’Associazione tiene: a) il Libro degli Associati; b) il Registro dei Volontari; c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico; d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo; e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo; f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo.
51.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.
51.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l’esame di detti Libri e l’estrazione di copie da essi.
51.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell’Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.
51.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.
51.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell’Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Articolo 52 – Devoluzione del Patrimonio

52.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Articolo 53 – Clausola Compromissoria

53.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l’Associazione, tra i membri degli Organi dell’Associazione, tra gli Organi dell’Associazione, tra i membri degli Organi dell’Associazione, gli Associati e l’Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.
53.2. La disciplina dell’arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.
53.3. L’arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l’Associazione ha sede.
53.4. Le spese dell’arbitrato seguono la soccombenza.

Articolo 54 – Regolamento

54.1. Il Consiglio Direttivo predispone il Regolamento integrativo dello Statuto, soggetto all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Il Regolamento dispone sulle modalità di perdita della qualifica di socio; sui diritti e sui doveri dei soci; sul funzionamento delle sedi territoriali; sul funzionamento operativo interno degli Organi dell’Associazione.

Articolo 55 – Disposizioni finali e transitorie

55.1. Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente Statuto assume efficacia a partire dal momento di operatività di tale registro.
55.2. Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente Statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria ad adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario ai fini dell’iscrizione dell’Associazione al RUNTS anche per effetto di trasmigrazione, fatto salvo il potere di ratifica da parte dell’Assemblea degli Associati.

FIRMATO: LUCANTONIO EDMONDO GIUSEPPE CAPPARELLA NOTAIO

Articolo 1 – Denominazione

1.1. Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 (c.d. Codice del terzo Settore”, d’ora innanzi CTS) è costituita una associazione senza scopo di lucro denominata “Viva la Vita ODV – ETS” o, in forma estesa “Viva la Vita Organizzazione di Volontariato – Ente del Terzo Settore”, Associazione di familiari e malati di sclerosi laterale amiotrofica – SLA ed altre patologie ad alto impatto sociale (d’ora innanzi l’Associazione). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana. L’acronimo “ETS” integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall’Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) nella sezione “Organizzazioni di Volontariato”.
1.2. L’associazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa Applicabile”).
1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all’attività dell’Associazione.
1.4. L’associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Nelle more della istituzione di tale registro l’Associazione indicherà gli estremi dell’iscrizione presso il registro speciale territoriale competente.

Articolo 2 – Sede

2.1. L’associazione ha sede legale in Comune di Marano Equo (RM), in Piazza del Municipio n. 1. Non costituisce modifica statutaria il
trasferimento della sede legale nell’ambito del medesimo Comune.
2.2. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite o soppresse, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi,
filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3 – Scopo

3.1. L’associazione non ha fini di lucro, né diretti né indiretti, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 CTS e del presente Statuto. A tal fine, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3.2. Quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2,3, 4, 9, 18 e 118, comma 4 cui la Costituzione si ispira, al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti, persegue finalità di solidarietà ed utilità sociale e svolge le proprie attività nel settore di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, formazione, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica.

Articolo 4 – Oggetto

4.1. L’Associazione ha per oggetto una o più delle attività di interesse generale di cui alle lettere a), b), c), d), i), j), u) e z), dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017, ed in particolare le seguenti attività:
a) pubblicizzare l’esistenza e diffondere la conoscenza della SLA e di altre malattie rare ad alto impatto sociale, per le quali possa essere validamente istituita l’ospedalizzazione domiciliare, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica, i mass media, le autorità politiche e amministrative, il personale medico e paramedico, il mondo scientifico e accademico sulle conseguenze che tali malattie comportano, sia a livello personale che familiare, sociale e sanitario.
b) offrire la più ampia assistenza alle persone affette da SLA o dalle patologie di cui sopra, nonché ai loro familiari, in ogni fase della malattia, promuovendo, all’uopo, l’istituzione di idonea terapia e assistenza domiciliare, avvalendosi anche della telemedicina, onde ottenere un significativo aumento della qualità della vita, una diminuzione della mortalità, un migliore sostegno psicologico, un costante monitoraggio dell’evoluzione della malattia.
c) sollecitare le Istituzioni competenti affinché provvedano a fornire assistenza e cure adeguate alle necessità dei malati e dei loro familiari, fin dalla diagnosi.
d) diffondere la conoscenza e curare l’organizzazione delle attività di studio e di ricerca sulle malattie di cui al punto a), nonché degli ausili, utilizzabili dal malato e/o da chi lo assiste, per migliorarne la qualità della vita sotto ogni aspetto (capacità di deambulare, di comunicare, di respirare, di nutrirsi, etc.) in ogni fase della malattia, anche in collaborazione con altre associazioni, enti o istituti.
e) promuovere la raccolta di fondi per il conseguimento delle attività connesse alle finalità statutarie.
f) promuovere e organizzare percorsi di formazione per personale sanitario, socio-assistenziale, assistenti familiari e caregiver che prestino assistenza alle persone affette da SLA.
g) promuovere la presenza sul territorio di referenti dell’Associazione, così da costituire delle rappresentanze locali che siano di supporto ai malati e alle loro famiglie.
4.2. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, compresa la possibilità di partecipare ad avvisi e bandi nazionali ed europei per il finanziamento di progetti inerenti gli scopi statutari. Tali “Attività Diverse” devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’art.6, comma 1, CTS, e del relativo decreto ministeriale di attuazione.

Articolo 5 – Volontari e lavoratori dipendenti.

5.1. L’Associazione può avvalersi, ai sensi di Legge, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6 – Durata

6.1. L’Associazione ha durata illimitata, potendo però essere anticipatamente sciolta ai sensi di Legge.
Articolo 7 – Definizione di associato
7.1. Sono membri dell’Associazione (d’ora innanzi, lo “Associato” o,
al plurale, gli “Associati”) i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell’atto costitutivo nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la
Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati
e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.
7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:
a) Associati Benemeriti, i quali sono i soggetti che hanno acquisito
particolari meriti operando in favore dell’Associazione. I soci benemeriti vengono nominati dal Consiglio Direttivo e la nomina ha carattere permanente.;
b) Associati Finanziatori;
c) Associati ordinari, i quali sono i membri dell’Associazione diversi
dai precedenti;
d) Associati sostenitori, i quali sono ammessi quali membri in ragione delle proprie iniziative e dei propri contributi, anche economici,
avendo dimostrato in modo rilevante di condividere le finalità
dell’Associazione;
precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati,
senz’altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati
di qualsiasi categoria.
Tutti gli Associati devono vantare pari diritti, concorrere paritaria5
mente al governo dell’Associazione stessa e poter partecipare liberamente alle elezioni delle cariche sociali con la possibilità di assumere, senza limitazioni, talune di esse.
7.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per
recesso, esclusione, morte o estinzione dell’Associato (o altre cause
di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).
Articolo 8 – Pluralità degli Associati
8.1. L’Associazione presuppone la pluralità degli Associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli Associati è da
considerare come una fattispecie di scioglimento dell’Associazione.
Articolo – 9 Diritti e obblighi degli Associati
9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.
Articolo – 10 Ammissione degli Associati
10.1. L’Associazione è improntata al principio della “porta aperta” e,
pertanto, ha diritto di conseguire la qualità Associato ogni soggetto
che ne faccia domanda (d’ora innanzi, la “Domanda”) dichiarando di
condividere le finalità che l’Associazione si propone e di impegnarsi
– in caso di ammissione – ad osservare lo Statuto e i regolamenti dell’Associazione nonché Normativa Applicabile.
10.2. L’Associazione può respingere la Domanda nel caso in cui essa
sia presentata da un soggetto che abbia riportato condanne penali
per reati che si pongano in contrasto con lo scopo dell’Associazione.
10.3. L’organo preposto all’esame, all’approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.
6
10.4. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda
entro 90 (novanta) giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale del termini giudiziari.
10.5. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto
termine di 90 (novanta) giorni la deliberazione assunta dal Consiglio
Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che
l’ha presentata, la Domanda si intende accettata.
10.6. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata e comunicata all’interessato.
10.7. In ogni caso di respingimento della Domanda, il Soggetto che
ha presentato la Domanda può presentare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, ricorso all’Assemblea la quale
delibera entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.
10.8. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di
Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell’accoglimento della Domanda.
10.9. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle Domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano
presentato la Domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l’adesione all’Associazione del soggetto la
cui domanda sia stata accolta.
Articolo 11 – Recesso dell’Associato
11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la
7
sua volontà di recedere dall’Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.
11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione
che ha indotto l’Associato a comunicare il proprio recesso.
11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante
lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.
11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento
della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell’Associazione.
11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all’Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l’Associato che recede è tenuto al pagamento dell’intera Quota
Annuale dovuta per l’esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.
Articolo 12 – Esclusione dell’Associato
12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione dell’Associato
che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.
12.2. Qualora l’Associato per il quale è proposta l’esclusione sia un
componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla
riunione in cui si discute e si delibera l’esclusione.
12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base
alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata
all’Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
8
12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della
sua comunicazione all’Associato escluso, i diritti di partecipazione
dell’Associato medesimo all’organizzazione e all’attività dell’Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all’Associato escluso.
12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all’Associato escluso a
meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio
Arbitrale. Qualora sia proposta l’impugnazione al Collegio Arbitrale:
a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l’Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione
all’organizzazione e all’attività dell’Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
b) nel caso di non accoglimento dell’impugnazione, l’Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;
c) nel caso di accoglimento dell’impugnazione, cessa l’eventuale stato di sospensione in cui l’Associato si trovi.
12.6. L’Associato del quale sia stata deliberata l’esclusione è tenuto al
pagamento dell’intera Quota Annuale dovuta sia per l’esercizio nel
corso del quale l’esclusione è deliberata sia per l’eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a
causa della deliberazione di esclusione.
Articolo 13 – Patrimonio Iniziale
9
13.1. Il patrimonio iniziale dell’Associazione è costituito dalle risorse
apportate in sede di costituzione dell’Associazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 15.000,00 (quindicimila).
Articolo 14 – Entrate
14.1. L’Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:
a) il percepimento della Quota Annuale;
b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell’Associazione;
c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell’Associazione;
d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a
incremento del patrimonio dell’Associazione;
e) i redditi derivanti dal patrimonio dell’Associazione;
f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell’attività
dell’Associazione;
g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli
provocati al patrimonio dell’Associazione;
i) ogni altra entrata conseguita dall’Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.
Articolo 15 – Quota iniziale e Quota annuale
15.1. L’assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo
versamento all’Associazione di una somma di denaro il cui importo
10
è stabilito dal Consiglio Direttivo (la “Quota Iniziale”).
15.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura
la sua appartenenza all’Associazione, al versamento all’Associazione
di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la “Quota Annuale”).
15.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l’altro:
a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all’entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del
loro versamento;
b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in
tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento
del patrimonio dell’Associazione;
c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l’esclusione dall’Associazione dell’Associato moroso.
Articolo 16 – Raccolta fondi e ricezione finanziamenti
16.1. L’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di
finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la
richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L’attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante
sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi,
inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in
11
conformità a quanto prescritto ai sensi dell’art. 7, comma 2, CTS.
16.2. L’Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da
suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:
a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta;
se il contratto non sia redatto in forma scritta, l’erogazione si intende
effettuata a titolo di apporto all’Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l’erogazione;
b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve
essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia
pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.
16.3. L’adesione all’Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento
della Quota Iniziale e della Quota Annuale. É comunque facoltà
dell’Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti
in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.
Articolo 17 – Irripetibilità di Apporti e Versamenti
17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia
effettuato dall’Associato all’Associazione, non è ripetibile dall’Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e,
12
in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né
in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell’Associato dall’Associazione.
17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia
effettuato dall’Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell’Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all’organizzazione o all’attività dell’Associazione diverso dai diritti di partecipazione all’Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all’Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all’Associazione che sia considerabile come di titolarità
dell’Associato o del soggetto che abbia effettuato l’apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a
tiolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra
vivi né a causa di morte.
Articolo 18 – Incremento del Patrimonio
18.1. Il patrimonio dell’Associazione si incrementa:
a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell’Associazione;
b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni
testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell’Associazione;
c) per effetto di acquisti compiuti dall’Associazione e destinati dal
Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell’Associazione;
d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una
13
diminuzione del valore del patrimonio dell’Associazione;
e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio
dell’Associazione di quella parte di entrate ordinarie e straordinarie
dell’Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l’attività corrente dell’Associazione.
Articolo 19 – Salvaguardia del patrimonio.
19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell’Associazione.
19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio
dell’Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente
provvedimento dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.
19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzione di patrimonio dell’Associazione al finanziamento dell’Attività corrente della Associazione.
Articolo 20 – Divieto di distribuzione
20.1. E’ vietata la distribuzione, anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli
organi dell’Associazione anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Articolo 21 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare
21.1. Ove ne ricorrano i presupposti, l’Assemblea può deliberare l’i14
stituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In
tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti,
le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.
Articolo 22 Organi
22.1. Sono organi dell’Associazione (d’ora innanzi, gli “Organi”):
a) l’Assemblea degli Associati (d’ora innanzi, la “Assemblea”);
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Presidente”)
e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Vice
Presidente”);
d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Segretario”);
e) il Tesoriere;
f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente
deliberata dal Consiglio Direttivo);
g) l’organo di controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per
legge o sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea);
h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall’Assemblea);
i) il Comitato Scientifico.
22.2. L’elezione degli organi non può essere in alcun modo vincolata
o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all’elettorato attivo e passivo.
Articolo 23 – Principi generali
23.1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.
23.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all’Assemblea. Stante il
15
fatto che i Soci affetti da sclerosi laterale amiotrofica e i loro familiari
hanno notevoli difficoltà a intervenire di persona, è consentito esprimere il proprio voto mediante posta elettronica certificata, fax o attraverso un collegamento audio-video in teleconferenza.
23.3. L’Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi
di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.
23.4. L’Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.
23.5. All’Assemblea hanno diritto di intervento e di voto i soci benemeriti e gli altri soci in regola con il versamento della quota annuale,
quale che sia la categoria di appartenenza. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto.
Articolo 24 – Competenze dell’Assemblea
24.1. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile per l’approvazione del Bilancio di Esercizio.
24.2. L’Assemblea, inoltre:
a) delinea gli indirizzi generali dell’Attività dell’Associazione e definisce le attività “diverse” che possono essere svolte dall’Associazione nei limiti stabiliti dalla legge;
b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il
Vice Presidente e il Tesoriere;
c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l’Organo di Controllo, ne stabilisce un compenso, e
ne dispone la revoca;
16
d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
e) delibera sulla responsabilità dei membri degli organi dell’Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f) delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all’approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l’organizzazione e l’attività dell’Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell’Assemblea;
h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento
e la liquidazione dell’Associazione;
i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo
Statuto e dalla Normativa Applicabile.
Articolo 25 – Convocazione dell’Assemblea
25.1. L’Assemblea è convocata ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o da almeno un Consigliere oppure dall’Organo di Controllo.
25.2. L’Assemblea si svolge, nel territorio della provincia di Roma.
25.3. La convocazione dell’Assemblea è effettuata con avviso spedito
mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del
giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.
25.4. L’avviso di convocazione è spedito almeno 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza:
17
a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal libro
degli associati;
b) ai consiglieri e ai membri degli Organi di Controllo, agli indirizzi
di posta elettronica da essi dichiarati all’atto della loro nomina o successivamente;
c) qualora il numero degli Associati superi le 500 (cinquecento) unità, l’Avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere pubblicato almeno una volta anche su un quotidiano a rilevante diffusione
nell’ambito territoriale di operatività dell’Associazione.
25.6. L’Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti
i membri dell’Organo di Controllo.
Articolo 26 – Presidenza dell’Assemblea
26.1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere
più anziano d’età; in ulteriore subordine, su decisione dell’Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da
qualsiasi Associato.
26.2. Il presidente dell’Assemblea è assistito dal Segretario.
26.3. Il presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell’Assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell’adunanza, accerta
e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve
essere dato conto nel verbale dell’adunanza, che il presidente dell’assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione duran18
te la sua redazione.
Articolo 27 – Deliberazioni dell’Assemblea
27.1. L’Assemblea è validamente costituita:
a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli
Associati;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati
che vi intervengano.
27.2. L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello
stesso giorno fissato per la prima convocazione.
27.3. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea e di esprimere il
proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi
nel Libro degli Associati.
27.4. Ogni Associato ha diritto a un voto.
27.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in
Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell’Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell’Associazione. Il delegato non può ricevere più di 5 (cinque) deleghe.
27.6. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per
delega.
27.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l’estinzione e lo scioglimento
dell’Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti
degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.
27.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazio19
ne di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall’Assemblea.
27.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
27.10. L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati
in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l’Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di
un’apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della
votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle
presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve
essere allegato al verbale dell’adunanza;
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del
giorno;
e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’As20
sociazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente
dell’Assemblea e il soggetto verbalizzante.
Articolo 28 – Competenze del Consiglio Direttivo
28.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto all’amministrazione
dell’Associazione.
28.2. Al Consiglio Direttivo compete di:
a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporne la
revoca;
b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
c) nominare il Comitato Scientifico e, al suo interno, eleggerne il Direttore;
d) gestire l’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea;
e) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell’Associazione;
f) approvare la bozza del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
g) deliberare in ordine all’ammissione di nuovi Associati;
h) deliberare in ordine all’esclusione degli Associati;
i) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell’Associazione
nell’ambito del medesimo Comune;
l) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell’organo amministrativo
21
dell’Associazione.
28.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo
collegiale.
28.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di
un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.
Articolo 29 – Composizione del Consiglio Direttivo
29.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell’Assemblea all’atto della sua nomina, da un minimo di cinque a un massimo di diciannove Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il
Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
29.2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che
hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati
i quali non hanno la natura di persone fisiche.
29.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito e
chi sia stato condannato a una pena che importa l’interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
29.4. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona
che non abbia le caratteristiche di onorabilità, di professionalità, di
indipendenza.
Articolo 30 – Gratuità dell’incarico
30.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a
Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente
22
sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Articolo 31 – Durata della carica
31.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in
coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.
31.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei
Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre
far luogo alla sua rielezione.
31.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un
Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il
Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto
dall’Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura
in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
31.4. I Consiglieri sono rieleggibili.
Articolo 32 – Convocazione del Consiglio Direttivo
32.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta
questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno
un consigliere o dall’Organo di Controllo.
32.2. La convocazione è effettuata mediante con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.
23
32.3. L’avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai
membri dell’Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso è spedito almeno tre giorni prima.
32.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche
in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano
presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo.
Articolo 33 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo
33.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano
presenti almeno la metà dei suoi membri.
33.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di
sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d’età.
33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
33.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il
voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
33.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
33.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall’adunanza del Consiglio Direttivo.
33.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l’Associazione,
qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Di24
rettivo e dell’Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione
della decisione.
33.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a
condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di
buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è
necessario che:
a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento
dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle
presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti
all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla
discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine
del giorno;
e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati
nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura
dell’Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
25
Articolo 34 – Responsabilità dei Consiglieri
34.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall’art. 28, CTS.
Articolo 35 – Comitato Esecutivo
35.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri due
Consiglieri.
35.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e
con gli occorrenti adattamenti.
35.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.
Articolo 36 – Presidente e Vice Presidente
36.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:
a) effettuare l’ordinaria amministrazione dell’Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
b) verificare e pretendere l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione ove
ne ravvisi la necessità o l’opportunità;
c) convocare l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione
alle loro deliberazioni;
d) predisporre la bozza del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
26
e) rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio,
su deliberazione del Consiglio Direttivo;
f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza
dell’Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.
36.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce
dell’attività nel frattempo compiuta.
36.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve
contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del
suo operato.
36.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie
funzioni. Il solo fatto dell’agire del Vice Presidente in mancanza del
Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Articolo 37 – Segretario
37.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l’amministrazione dell’Associazione.
37.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell’Associazione, fatta eccezione per
quelle dell’Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.
37.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee,
27
del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.
Articolo 38 – Tesoriere
38.1. Il Tesoriere:
a) cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea
contabilità;
b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d’esercizio per l’approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.
Articolo 39 – Composizione dell’Organo di Controllo
39.1. L’Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito
dall’Assemblea all’atto della nomina, da un Controllore Unico o da
un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente
del Collegio dei Controllori.
39.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un
Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l’incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni
caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l’Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente
del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del
Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.
39.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale
e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un sog28
getto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:
– un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
– un soggetto iscritto all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti
del Lavoro; oppure:
– un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo
in materie economiche o giuridiche.
39.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale
e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:
– soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
– soggetti iscritti all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti
del Lavoro; oppure:
– soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in
materie economiche o giuridiche.
39.5. Qualora competa all’Organo di Controllo l’esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da
un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio
dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro
dei Revisori Legali.
Articolo 40 – Ineleggibilità e decadenza dei membri dell’Organo di
Controllo
40.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell’Orga29
no di Controllo e, se eletti, decadono dall’ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382
c.c., vale a dire l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea,
dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
grado degli amministratori delle società controllate dall’Associazione;
c) coloro che sono legati all’Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;
d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro
oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.
Articolo 41 – Durata in carica dell’Organo di Controllo
41.1. L’Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in
coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.
41.2. I membri dell’Organo di Controllo sono rieleggibili.
30
Articolo 42 – Compiti e funzionamento dell’Organo di Controllo
42.1. L’Organo di Controllo:
a) vigila sull’osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell’Associazione;
c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n.
231, qualora applicabili;
d) vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo
e contabile dell’Associazione e sul suo concreto funzionamento;
e) esercita il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di
cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14, CTS;
g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell’Organo di Controllo), ad
atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull’andamento delle operazioni sociali o
su determinati affari.
42.2. I membri dell’Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.
42.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno
dei membri.
31
42.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta
elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora
della riunione e l’elenco delle materie da trattare.
42.5. L’avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio
dei Controllori almeno otto giorni prima dell’adunanza. In caso di
urgenza, l’avviso è spedito almeno tre giorni prima.
42.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri.
42.7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso
di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro più anziano
d’età.
42.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il
voto favorevole della maggioranza dei membri.
42.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
42.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall’adunanza del Collegio dei Controllori.
42.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.
42.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di
32
buona fede e di parità di trattamento dei membri. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al presidente dell’adunanza di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare
lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati
della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle
presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti
all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’adunanza;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla
discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine
del giorno;
e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati
nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali
gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione
nel luogo ove sono presenti il presidente dell’adunanza e il soggetto
verbalizzante.
Articolo 43 – Compenso dell’Organo di Controllo
43.1. Per l’incarico di componente dell’Organo di Controllo è stabilito
un compenso da parte dell’Assemblea in sede di nomina, come previsto dall’art. 34 comma 2 del Codice del Terzo Settore.
L’assemblea può stabilire che, a fronte di specifiche situazioni, possa
33
essere riconosciuto ai componenti dell’Organo di Controllo un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’espletamento dell’incarico.
Articolo 44 – Esercizio della funzione di Revisione Legale
44.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
Articolo 45 – Responsabilità di membri dell’Organo di Controllo e
del Revisore Legale
45.1. La responsabilità dei membri dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall’art. 28, CTS.
Articolo 46 – Comitato Scientifico
46.1. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Direttore Scientifico, eletto dal Consiglio Direttivo.
46.2. Ha il compito di svolgere attività di consulenza in materie
scientifiche di interesse per l’Associazione, nonché di promuovere la
ricerca e lo studio sulla SLA e sulle patologie di cui all’art. 2.
46.3. L’adesione al Comitato Scientifico è volontaria e gratuita ed è
soggetta all’approvazione del Consiglio Direttivo.
Articolo 47 – Esercizi associativi
47.1. L’Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31
dicembre di ogni anno.
Articolo 48 – Bilancio di esercizio
48.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d’esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile ed in
34
particolare secondo quanto previsto dall’articolo 13 CTS, e pertanto:
– potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l’Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
– in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal
rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e
dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle
finalità statutarie;
– dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale;
– dovrà documentare, a seconda dei casi, in un’annotazione in calce
al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall’Associazione ai sensi dall’articolo 6
del Codice del Terzo settore.
48.2. Se l’Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro,
essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet, gli eventuali emolumenti,
compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti
degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli
associati.
48.3. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni
anno presso il RUNTS.
35
Articolo 49 – Bilancio sociale
49.1. Se l’Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di
euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo
le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e
a pubblicarlo nel proprio sito Internet. Il bilancio sociale è predisposto ed approvato dai medesimi organi e nei medesimi termini previsti nel presente Statuto con riferimento al bilancio d’esercizio.
Articolo 50 – Scritture Contabili
50.1. L’Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.
Articolo 51 – Libri dell’Associazione
51.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l’Associazione tiene:
a) il Libro degli Associati;
b) il Registro dei Volontari;
c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in
cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo.
51.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro
36
dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.
51.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e
possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.
Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l’esame di detti Libri e l’estrazione di copie da essi.
51.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato
da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell’Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto
di esaminare detto Libro.
51.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.
51.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di
Controllo è tenuto a cura dei membri dell’Organo di Controllo. Gli
Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.
Articolo 52 – Devoluzione del Patrimonio
52.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell’Associazione, il
suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui
all’articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione
37
imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto
deciso dal Consiglio Direttivo.
Articolo 53 – Clausola Compromissoria
53.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l’Associazione, tra i membri degli Organi dell’Associazione,
tra gli Organi dell’Associazione, tra i membri degli Organi dell’Associazione, gli Associati e l’Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile
e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al
giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.
53.2. La disciplina dell’arbitrato è quella risultante dal Regolamento
della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di
Milano.
53.3. L’arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove
l’Associazione ha sede.
53.4. Le spese dell’arbitrato seguono la soccombenza.
Articolo 54 – Regolamento
54.1. Il Consiglio Direttivo predispone il Regolamento integrativo
dello Statuto, soggetto all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Il
Regolamento dispone sulle modalità di perdita della qualifica di socio; sui diritti e sui doveri dei soci; sul funzionamento delle sedi territoriali; sul funzionamento operativo interno degli Organi dell’Associazione.
Articolo 55 – Disposizioni finali e transitorie
38
55.1. Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente Statuto assume efficacia a partire dal momento di operatività di tale registro.
55.2. Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente Statuto ogni
ulteriore modifica o integrazione necessaria ad adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario ai fini dell’iscrizione dell’Associazione al RUNTS anche per
effetto di trasmigrazione, fatto salvo il potere di ratifica da parte
dell’Assemblea degli Associati.